Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 02 Marzo 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati: funzione sociale, doveri additivi rispetto al comune cittadino e rapporti con i magistrati

L'avvocato, la dignità e il decoro anche nell'ambito del rapporto con i magistrati

L'avvocato, nell'ambito dell'esercizio della sua attività difensiva, deve agire per esporre le ragioni del suo assistito con ogni rigore, utilizzando gli strumenti processuali di cui dispone, anche nella fase di impugnazione, che è atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale. «Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente a insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità» (CNF, n. 113/2018). E ciò in considerazione del fatto che «l'avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità e il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino» (CNF.n. 113/2018). Questo dovere va rispettato sempre, anche nell'ambito dei rapporti con i magistrati [1]. Con l'ovvia conseguenza che l'avvocato non può adottare un comportamento irriguardoso, irrispettoso e aggressivo nei confronti del Giudice, pronunciando anche frasi di contenuto minaccioso e alterando il normale svolgimento dell'udienza (CNF, n. 138/2018).

Gli avvocati e il rapporto con i magistrati nella prassi

Si ritiene che:


Note

[1[ Art. 53 Codice deontologico forense: «1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. 2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario. 3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità. 4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti. 5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio. 6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura»

[2] Art. 52 Codice deontologico forense: «1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. 2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta. 3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».  

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