Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 03 Giugno 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati e violazione obbligo formativo: causa esonerativa sopravvenuta, applicazione retroattiva

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale [1]. La violazione dell'obbligo di formazione continua è suscettibile di sanzione commisurata alla gravità dell'illecito [2].

Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione, sul quale i Giudici di legittimità hanno deciso con sentenza n. 9549 del 12 aprile 2021, un avvocato, per la violazione del suddetto obbligo, è stato sanzionato con l'avvertimento. La Suprema Corte, tuttavia, ha affermato che ove sopravvenga una causa di esonero dall'obbligo in questione, al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, non esistente, incidendo tale nuova causa in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, troverebbe applicazione anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'introduzione della stessa.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione.

I fatti di causa

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati (COA) d'appartenenza del ricorrente ha disposto nei confronti di quest'ultimo l'apertura di un procedimento disciplinare addebitandogli la violazione del regolamento di formazione continua adottato da detto Ordine.

In buona sostanza, l'avvocato non avrebbe raggiunto il numero di crediti prescritti. Per tale condotta, il COA ha comminato all'incolpato la sanzione della censura. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio Nazionale forense (CNF), il quale ha rideterminato la sanzione, commutandola in avvertimento.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Innanzitutto i Giudici di legittimità fanno rilevare che il regolamento relativo alla formazione continua adottato dal COA di appartenenza dell'avvocato ricorrente espressamente esclude dalle attività formative e dagli eventi formativi, che consentono l'assolvimento dell'obbligo di formazione, quella di autoformazione correlata all'attività professionale. Tale previsione è in linea con l'orientamento pacifico del CNF, secondo cui l'obbligo di formazione continua dell'avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa (CNF, sentenze nn. 204/2017 e 58/2018). Ciò premesso, pertanto, secondo la Suprema Corte di cassazione, bene ha deciso il CNF in punto, ritenendo la condotta dell'avvocato ricorrente sanzionabile disciplinarmente in quanto l'obbligo di formazione continua non avrebbe potuto essere ritenuto assolto dall'attività di autoformazione proclamata dall'incolpato. Tuttavia, ad avviso dei Giudici di legittimità, il ricorso di quest'ultimo va accolto per un motivo che è stato disatteso dal CNF, ossia il compimento del sessantesimo anno di età dell'incolpato. Un requisito, questo, che in pendenza del procedimento disciplinare, è stato introdotto tra le cause di esonero dall'obbligo deontologico in questione (art. 11, Legge n. 247/2012). 

 A parere della Corte di cassazione, tale nuova causa esonerativa, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti la sua introduzione. Un'applicazione, questa, che va effettuata anche in assenza di domanda o eccezione da parte dell'incolpato e che non è preclusa ai Giudici di legittimità, trattandosi di questione di diritto che non importa nuovi accertamenti di fatto. In definitiva, [...] il principio "iura novit curia" [...] eleva la ricerca del "diritto" a potere-dovere del giudice (Cass. nn. 34158/2019 n. 30607/2018). L'applicazione retroattiva di tale nuova causa esonerativa, nel caso di specie, è in linea con quanto previsto dall'art. 65, co. 5 I. n. 247/2012, nella parte in cui "ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei" e quindi ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (parere CNF 25 ottobre 2017 n. 97, sent. n. 155/2018 e CNF sent. n. 123/2015). Con l'ovvia conseguenza che, nella fattispecie in esame, il CNF, ad avviso della Corte di cassazione, ha errato nel non dare applicazione alla causa esonerativa in questione.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la decisione del CNF.

Note

[1] Art. 15 Codice deontologico forense:

"L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente".

[2] Art. 25, comma 10, Regolamento CNF n. 6/2014:

"L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico"

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