Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 25 Aprile 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati e ossequio al dovere di verità

Il dovere della verità: tra osservanza e rinuncia al mandato per giusto motivo

L'avvocato nell'esercizio della sua professione non deve introdurre nel processo prove false o provenienti dalla parte che sappia essere false. In caso contrario, la sua condotta costituirebbe una violazione del dovere di verità previsto dal codice deontologico forense [1]. Il dovere di verità e quindi il divieto di introdurre o utilizzare prove false non si limitano al "processo". Essi vanno rispettati sempre, ossia in ogni "procedimento" anche al di fuori dello stretto ambito processuale. Ne consegue che avranno «rilevanza deontologica quelle condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettano l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse» (CNF, sentenza n. 9/2015).

Il professionista ove «si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità e alle leggi spinto fino all'epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità«. Dovere, questo, che: 

Il dovere di verità nella prassi

Si ritiene che:

Nota

[1]. Art. 50 Codice deontologico forense

«1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. 2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi. 3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato. 4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. 5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato. 6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto. 7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento». 

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