Ancora novità per il mondo dell'avvocatura. Dal prossimo 30 giugno avvocati e professionisti saranno obbligati ad accettare i pagamenti elettronici per non incorrere nell'applicazione delle sanzioni, oltre al fatto che dal 1°luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso a molti soggetti in passato non vincolati.
L'obbligo riguarderà non solo i commercianti, ma, anche gli studi professionali e quindi avvocati ma anche dentisti, architetti ed altre categorie professionali ancora, così come previsto dal Decreto Legge del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede multe in caso di inosservanza.
Le principali novità in materia fiscale introdotte dal D.L. n. 36/2022 volte ad attuare gli obiettivi del Pnrr sono riassunti nella circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 07 giugno 2022 n. 8.
Pertanto sia per la vendita di prodotti che per la prestazione di servizi professionali scatterà l'obbligo del Pos altrimenti si incorrerà nella sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata in caso di inadempimento dell'obbligo.
L'unica eccezione è stata prevista nel caso di oggettiva impossibilità tecnica, perché in tali casi si applicheranno le norme generali sulle sanzioni amministrative Legge n. 689/1981 e ciò per quanto riguarda procedure e termini ad eccezione dell'articolo 16 che riguarda il pagamento in forma ridotta.
Il provvedimento relativo a misure urgenti per l'attuazione del PNRR, è composto da 9 Capi, 50 articoli e 3 allegati e conferma all'art. 18 l'avvio dal 30 giugno e non dal 1 gennaio 2023 di sanzioni per esercenti e professionisti che non dovessero accettare i pagamenti elettronici. Altra novità, l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio per i forfettari che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 25 mila euro (dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti). Tale obbligo è stato previsto per i soggetti in regime di vantaggio, contribuenti in regime forfettario e associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 389/1991 che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65 mila euro