Bonus sanificazione ambienti e degli strumenti utilizzati
Il bonus per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati al fine di contenere e limitare il propagarsi del virus SARS-CoV-2, introdotto per l'anno 2020, dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, spetta anche ai soggetti che svolgono arti e professioni in modo abituale e che producono reddito di lavoro autonomo. Tra questi può essere incluso l'avvocato. Non è prevista alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari.
L'art. 4 del decreto legge n. 73/2021 ha disposto che detto contributo spetterà anche per il 2021 e consisterà nel riconoscimento di un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
In particolare esso sarà riconosciuto fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli del terzo punto che precede, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito sanificazione:
- sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- sarà utilizzabile in compensazione;
- non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Cessione del credito sanificazione 2020: temine ultimo
I soggetti che hanno diritto al credito sanificazione per le spese sostenute nel 2020, potranno scegliere di cederlo, anche parzialmente, fino al 30 giungo 2021, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In punto l'art. 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha stabilito che i cessionari:
- potranno utilizzare il credito ceduto anche in compensazione;
- potranno usufruire del credito di imposta con le stesse modalità con cui detto credito sarebbe stato utilizzato dal cedente;
- ove non usufruiscano di tutto il credito, la quota rimasta inutilizzata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né potrà essere oggetto di richiesta di rimborso.
In ogni caso la cessione del credito non impedirà all'Amministrazione competente di effettuare i controlli in merito:
- alla spettanza del credito in questione;
- all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni.
Detti poteri saranno esercitati nei confronti dei soggetti beneficiari, mentre i [...] cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.