Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 02 Gennaio 2021
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati e crediti formativi per l'anno 2021: la delibera del CNF

L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale. E ciò in considerazione del fatto che gli avvocati devono:

Affinché possa dirsi assolto tale obbligo formativo, occorre che gli avvocati partecipino effettivamente alle attività formative accreditate presso gli Ordini di appartenenza o presso il Consiglio nazionale forense. L'obbligo in questione comincia a decorrere dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo e prevede il conseguimento, nell'arco del triennio formativo di sessanta crediti formativi, di cui cui nove nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. In buona sostanza, ogni anno l'iscritto dovrà conseguire almeno qui dici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie.

«È consentita la compensazione dei crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di cinque crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale«» [2].

Non su tutti gli avvocati incombe l'obbligo di aggiornamento professionale. Infatti, ci sono professionisti esonerati da detto obbligo, come i docenti in materie giuridiche, gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione legale, gli avvocati che sono componenti degli organi con funzioni legislative o del Parlamento europeo, gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

Deroga al numero minimo e compensazione dei crediti formativi

Una deroga alla soglia minima di crediti formativi è stata prevista per l'anno 2020 a causa della situazione emergenziale sanitaria causata dall'epidemia dovuta al Covid 19. La delibera n. 168/2020 del Consiglio nazionale forense ha deciso per l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020:

Vista la persistenza della situazione epidemiologica da Covid 19, il Consiglio nazionale forense, con delibera n. 310/2020, ha deciso che:

Note

[1] Art. 11. Legge n. 247/2012:

«1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. 2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. 3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi. 

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati».

[2] Art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014:

«1. Integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV. 2. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro .3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale. 4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. 5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale».