Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 04 Aprile 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati e Covid-19. CNF: no a iniziative che si approfittino delle difficoltà altrui

«Sanzioni ad avvocati che speculano sul dolore». Così esordisce la sezione "news" del sito del Consiglio nazionale forense (CNF) (https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/687342).

Ma vediamo cosa è accaduto.

Il tutto è partito da una segnalazione fatta da Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri). Secondo tale segnalazione alcuni avvocati avrebbero incoraggiato azioni legali contro i medici e i sanitari attualmente «impegnati in prima linea sul fronte dell'emergenza Covid-19 per tutelare e salvare la vita ai tanti cittadini coinvolti, anche a costo di mettere in pericolo la propria e quella dei loro familiari».

A parere del CNF, questo tipo di comportamento integra una condotta deontologicamente scorretta in quanto:

Per questo motivo, il CNF ha adottato una delibera con la quale «censura e condanna con forza e convinzione ogni comportamento che in qualsiasi forma e modo integri grave violazione di principi etici condivisi, principi etici che informano e non possono non informare la professione di avvocato». 

In buona sostanza, il messaggio del CNF è un chiaro richiamo alla rilevanza sociale del ruolo dell'avvocato; una rilevanza, questa, che impone ai singoli professionisti anche, in un contesto di emergenza sanitaria e confusione nazionale, la correttezza dei comportamenti e il rispetto delle norme deontologiche.

Ma qual è il ruolo dell'avvocato?

L'avvocato:

Da tale ruolo, ne discende il prestigio della professione forense. Affinché detto prestigio resti tale, occorre che gli avvocati rispettino le norme deontologiche. 

Il comportamento scorretto posto in essere dal singolo professionista danneggia l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità dell'intera categoria (CNF, n. 192/2016) [2].

Per tale motivo il CNF, dinanzi alle iniziative oggetto della segnalazione su citata, sebbene limitate e marginali, è intervenuto:

Note

[1] Art. 1 Codice deontologico forense.

[2] Art. 2 Codice deontologico forense:

«1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi». 

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