Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 15 Dicembre 2019
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati e contributi per acquisto di strumenti informatici: via con le domande fino al 16 gennaio

Contributi per l'acquisto di strumenti informatici necessari per lo studio legale

Caro studio legale, quanto mi costi? Una domanda retorica, questa, che almeno una volta nel corso dell'esercizio della professione, l'avvocato si è posto.

Per venir incontro alle esigenze dei professionisti in questione, il Regolamento della Cassa forense per l'erogazione dell'assistenza [1] ha previsto delle prestazioni a sostegno della professione che consistono in iniziative a favore delle generalità degli iscritti, quali ad esempio l'erogazione di contributi o la stipulazione di convenzioni con altre istituzioni; iniziative, queste, finalizzate a favorire lo sviluppo economico dell'avvocatura.

Proprio in attuazione di tale Regolamento, è stato indetto il "bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale" (reperibile su http://www.cassaforense.it/media/8100/bando-n-9-2019.pdf).

Vediamo di cosa si tratta e chi può presentare la domanda.

Il bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di nuovi strumenti informatici: requisiti dei partecipanti

Il contributo oggetto del bando in questione consiste in un rimborso pari al 50% della spesa complessivamente documentata e rimborsabile al netto di Iva e sostenuta:

Per la partecipazione al bando, occorre:

Il contributo erogabile

I contributi non potranno essere di importo superiore a € 1.500,00 cadauno e saranno «erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando pari a € 2.650.000,00, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito netto professionale relativo all'anno 2018 del richiedente. In caso di parità di reddito, la precedenza sarà determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa».

La presentazione della domanda e la scadenza

La domanda va presentata:

«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda e delle regolarizzazioni della stessa, verrà redatta una graduatoria, pubblicata sul sito della Cassa contenente l'indicazione solo :


Note

[1] Art. 14, comma 1, lett. a7), Regolamento Cassa forense per l'erogazione dell'assistenza. 

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