Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 18 Marzo 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati e azione disciplinare: tra prescrizione e interruzione

La prescrizione dell'azione disciplinare e l'interruzione

L'azione disciplinare per illeciti deontologici commessi da un avvocato si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. Nel caso di condanna penale del professionista per reato colposo, «la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna» [1].

Con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione in questione occorre distinguere tra procedimenti amministrativi instaurati dinanzi ai Consigli distrettuali di disciplina (CDD) e fase giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale forense (Cnf). Relativamente ai procedimenti amministrativi su citati trova applicazione l'art. 2945, comma 1, c.c., secondo cui «per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione». Con riguardo alla fase giurisdizionale trova applicazione il comma 2 della disposizione anzidetta, secondo cui la prescrizione è interrotta dalla notifica dell'atto giudiziale, con l'ovvia conseguenza che in tale ipotesi principio guida sarà quello dell'effetto interruttivo permanente. Un effetto, questo, che si protrarrà durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione(cfr. CNF, 24 novembre 2017, n. 188, richiamata da Cnf, n. 148/2019). 

In punto, appare opportuno, far rilevare che la nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 247/2012 ha tipizzato gli atti interruttivi della prescrizione dell'azione disciplinare (Cnf, n. 148/2019). In forza di tale novella, il termine di prescrizione è interrotto:

Da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione; termine che, in ogni caso, non potrà essere prolungato di oltre un quarto [1]. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che la disciplina sull'interruzione del termine di prescrizione, avendo l'istituto della prescrizione fonte legale e non deontologica, non trova applicazione per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. E ciò in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento vige il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, quali sono quelle disciplinari (cfr. ex multis, Cass. SSUU, 25 marzo 2019, n. 8313, 18 aprile 2018, n. 9558, ord. 27 ottobre 2016, n. 21693, richiamate da Cnf, n. 148/2019). Ne discende che per fatti antecedenti troverà applicazione «l'art. 51 RDL n. 1578/1933, il quale prevede che "l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni" (per ogni atto interruttivo della prescrizione inizia a decorrere un nuovo ed uguale termine)». Si esclude, quindi, l'applicazione del termine prescrizionale complessivo (massimo e comprensivo di eventuali interruzioni) (Cnf, n. 148/2019).

Da quando decorre la prescrizione?

Ai fini della decorrenza della prescrizione «è necessario stabilire se le violazioni deontologiche contestate all'incolpato: 

Una violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diventa irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa soltanto col venire meno della condotta. La decorrenza del termine prescrizionale ha inizio, infatti, secondo la prassi e l'orientamento giurisprudenziale, dalla data della commissione del fatto nel primo caso e da quella della cessazione della condotta nel secondo» (cfr. CNF, 21 giugno 2018, n. 71, 21 dicembre 2006, n. 183, Cass. SSUU, 30 giugno 2016, n. 13379, richiamate da Cnf, n. 148/2019). Un caso di illecito permanente commesso dal professionista è realizzato, ad esempio, quando, ricorrendo in capo all'avvocato l'obbligo di predisporre il rendiconto, quest'ultimo viola tale obbligo e trattiene la somma consegnata dal cliente. In questo caso, «il momento in cui cessa la permanenza dell'illecito coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma, affermando il proprio diritto di trattenerla». Da tale momento inizia a decorrere la prescrizione (Cass. s.u. 20 settembre 2013, n. 21591 e Cass. s.u. 2 aprile 2003, n. 5072, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 1822/2015)

Note

[1] Art. 56 Legge n. 247/2012:

«1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni». 

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