Di Elsa Sapienza su Giovedì, 23 Maggio 2024
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Avvocati e assicurazione professionale

 Gli avvocati sono tenuti per legge alla copertura assicurativa, obbligo introdotto dal legislatore per assicurare una tutela adeguata ai loro, clienti in considerazione della necessitàdi una tutela rafforzata per la delicatezza dell'attività professionale svolta.

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre gli avvocati sono obbligati a munirsi dell'assicurazione per i rischi legati all'attività professionale, a pena di incorrere in illecito disciplinare, introdotto dall'art. 12 della legge di riforma della professione forense.

Vi è la volontà, attuata attraverso lo strumento della copertura assicurativa obbligatoria di consentire che il cliente o terzo vittima dell'inadempienza dell'avvocato (o dei soggetti che con lui collaborano all'adempimento della prestazione) si trovi invariabilmente nella possibilità di ottenere soddisfazione economica nel caso in cui veda pregiudicato il proprio diritto, senza timore di trovarsi di fronte all'incapienza del patrimonio del professionista.

Il Consiglio Nazionale Forense, a seguito dell'introduzione della norma di riforma della professione forense, aveva emanato la circolare 28 gennaio 2013, n. 23, suggerendo i punti essenziali e le indicazioni minime della copertura obbligatoria, dichiarando l'espressa finalità di tutela del "cliente terzo", il quale deve poter contare sulla solvibilità dell'avvocato nel caso di responsabilità professionale e quindi sulla operatività della polizza senza il rischio di incorrere in "buchi" di copertura, con un occhio quindi alla vexata quaestio delle clausole claims made e più in generale dell'operatività della garanzia sul piano temporale e cioè avere la certezza che l'assicurazione sarà valida e operante nel momento in cui se ne dovesse ravvisare il bisogno o si dovessero 'manifestare' i danni anche se questo momento si manifesta successivamente all'atto originatore del sinistro e anche qualora l'Avvocato non eserciti più la professione forense per cessazione definitiva.

 Finalità da perseguirsi, quindi, con la previsione di una "retroattività illimitata" ed una "ultrattività decennale" dopo la cessazione dell'attività oltre a massimali minimi adeguati al fatturato, della "non opponibilità" di eventuali franchigie, del "divieto di recesso" per la compagnia "per sinistrosità" dell'avvocato.

I contenuti previsti dal D.M. 22 settembre 2016 sono pertanto i seguenti:

- L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell'attività professionale. Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

- L'efficacia nel tempo della copertura assicurativa deve prevedere una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività, ed escludere la possibilità di recesso dell'assicuratore a seguito di sinistro nel corso di durata del periodo medesimo.

 - Sono previsti massimali minimi (per sinistro e per anno) proporzionati al livello di struttura e di fatturato dell'attività professionale e l'inopponibilità di eventuali franchigie e scoperti, nonché la possibilità di adeguare il premio sulla base del fatturato effettivo (c.d. clausola di regolazione del premio).

- L'assicurazione è obbligatoria anche contro gli infortuni e deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL. La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

- Fatta salva l'informativa da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.

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