Il divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di un procedimento disciplinare ha una solida ratio che è quella di evitare che il professionista si sottragga dal procedimento suddetto. Tuttavia sussistono dei casi in cui tale divieto subisce delle deroghe.
Questo ha ribadito il CNF con decisione del 17 luglio 2021 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-146.pdf).
Ma vediamo nel dettaglio la questione.
I fatti del procedimento
Il ricorrente è un avvocato che, avendo cessato la sua attività professionale, come da comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate anche ai fini della chiusura della partita Iva, ha chiesto di essere cancellato dall'albo. In virtù di tanto, il Consiglio dell'Ordine di appartenenza ha deliberato la cancellazione. È accaduto che successivamente a tale deliberazione, il ricorrente ha appreso che, a causa di un esposto, è stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Così il COA ha avviato il procedimento di annullamento della cancellazione in autotutela; procedimento, questo, conclusosi con la reiscrizione del ricorrente.
Il caso è giunto dinanzi al C.N.F.
Ripercorriamo l'iter seguito da quest'ultima autorità.
La decisione del C.N.F.
Innanzitutto il ricorrente lamenta la violazione e l'omessa applicazione dell'art. 17 della legge 247/2012, dal momento che il COA non lo ha convocato, prima di adottare il provvedimento poi impugnato, sebbene la relativa espressa richiesta. Secondo il CNF tale doglianza è fondata. E ciò in considerazione del fatto che, in forza della giurisprudenza di legittimità e dello stesso CNF, è necessaria l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, nel corso del procedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo. Un obbligo, quello di audizione, che sussiste anche con riferimento al procedimento di iscrizione ad albi ed elenchi tenuti dal COA (art. 17, comma 7 L. 247/2012), disciplina ritenuta applicabile anche a fattispecie analoghe non espressamente considerate. Più in generale, nella giurisprudenza del CNF l'audizione dell'interessato è considerata l'espressione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio sempre applicabile in materia di tenuta degli albi. Ciò premesso, secondo il CNF, nel caso di specie, sebbene la reiscrizione nell'albo non appare essere, in sé, atto pregiudizievole per l'interessato, è comunque un atto incidente nella sua sfera giuridica soggettiva, tanto più non esistendo una personale iniziativa o impulso. Con l'ovvia conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto essere convocato per l'audizione.
Orbene, passando a esaminare la questione del divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di un procedimento disciplinare, occorre precisare che:
- detto divieto (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto a evitare che l'inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) (CNF, sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019);
- il divieto in esame opera dal giorno dell'invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso (CNF, sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019).
Il CNF, però, fa rilevare che sussistono delle ipotesi derogatorie, ossia il divieto in questione non trova attuazione a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell'ipotesi di esercizio da parte dell'Ordine del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012) (CNF, sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019). Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del CNF, l'avvocato ricorrente ha dimostrato di aver cessato l'attività professionale, dismettendo anche la partita Iva. È evidente che, nel caso di specie, è stata provata la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, con l'ovvia conseguenza che:
- la richiesta di cancellazione dall'albo da parte del professionista era legittima;
- la deliberazione di cancellazione non trovava un impedimento nella pendenza del procedimento disciplinare.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha accolto con conseguente annullamento della delibera di iscrizione in autotutela che ha disposto la reiscrizione del ricorrente e, per l'effetto, ha dichiarato la cancellazione di quest'ultimo.