Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 19 Aprile 2020
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati, Covid 19, canone locazione: sino al 18 maggio le domande per richiedere il contributo

Covid 19, contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone fisiche e bando per la relativa assegnazione

L'emergenza sanitaria nazionale in atto, rallentando e stoppando le attività professionali, ha determinato una compressione delle entrate economiche dei liberi professionisti. Indubbiamente gli avvocati costituiscono una tra le categorie più colpite da questa situazione. La Cassa forense aveva preannunciato l'adozione di misure straordinarie per sostenere gli iscritti. Misure, queste, che rientrano tra quelle iniziative che favoriscono la conciliazione tra l'attività lavorativa e lo sviluppo economico dell'Avvocatura, contemplate dal Regolamento della Cassa forense per l'erogazione dell'assistenza [1]. Il bando pubblicato il 17 aprile 2020 e indetto per assegnare un contributo per i canoni di locazione corrisposti dagli avvocati, conduttori di immobile in cui è ubicato lo studio legale per il periodo di quest'emergenza sanitaria, rientra tra le predette misure straordinarie a sostegno dell'avvocatura. Tale bando è reperibile su http://www.cassaforense.it/media/8776/bando-locazioni-persone-fisiche-i-2020.pdf .

Vediamo di cosa si tratta.

Il contributo erogabile

I contributi erogabili fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 3.600.000,00:

«Sono rimborsabili esclusivamente i canoni di locazione sostenuti per la conduzione di unità immobiliare o di porzioni della stessa:

Non sono rimborsabili i canoni di sub-locazione. Per il medesimo contratto può essere richiesto il contributo da un solo conduttore«.

Se il richiedente è conduttore di più unità immobiliari che presentano le predette caratteristiche, il contributo sarà erogato solo per l'immobile in cui è fissato l'indirizzo dello studio principale.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

«Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda o per la sua regolarizzazione, verrà formata «una graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito netto professionale del richiedente relativo all'anno 2018 (Mod5/2019). Per coloro che non erano tenuti all'invio del Mod5/2019, in quanto iscritti all'albo successivamente al 31/12/2018 ovvero praticanti avvocati non iscritti alla Cassa, ai fini della graduatoria, verrà considerato il reddito complessivo prodotto nel 2018». Ove la dichiarazione fiscale non sia stata presentata, sarà indicato il reddito zero. «In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet le graduatorie senza indicazione del nominativo ma con numero identificativo domanda, reddito relativo all'anno 2018 utilizzato ai fini della graduatoria, data di nascita del richiedente e numero di anni di iscrizione alla Cassa. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare eventuali verifiche dei dati riportati nella domanda stessa».

Note

[1] Art. 14, lett a7, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza. 

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