Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 25 Ottobre 2020
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati, contributo per spese ospitalità in case di riposo o di cura: domande entro il 18 gennaio 2021

Il bando per l'erogazione di un contributo per spese di ospitalità case di riposo o case di cura

Nell'ambito delle iniziative a sostegno della salute degli iscritti, Cassa forense ha indetto il bando per l'erogazione di un contributo per rimborsare le spese sostenute per i ricoveri degli iscritti in case di riposo o istituti pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti [1].

Il bando è reperibile all'indirizzo internet http://www.cassaforense.it/media/9041/bando-n-7-2020.pdf.

Vediamo di cosa si tratta.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

Il contributo erogabile

Il contributo erogabile, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 230.000,00:

I richiedenti che hanno già beneficiato del contributo saranno postergati rispetto agli iscritti che presentano per la prima volta la domanda per l'erogazione dell'assistenza in esame.

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

La documentazione di cui ai punti sub i)-v) non può essere sostituita da autocertificazione.

«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Decorso il termine fissato per presentazione delle domande e per la relativa ed eventuale regolarizzazione delle richieste, verrà formata una graduatoria «con criterio inversamente proporzionale all'importo risultante dalla somma del reddito del beneficiario e del 50% di quello del coniuge o della parte dell'unione civile».

La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell'ente previdenziale con indicazione:


Note

[1] Art. 10, lett f, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza. 

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