Il bando per l'erogazione di un contributo per spese di ospitalità case di riposo o case di cura
Nell'ambito delle iniziative a sostegno della salute degli iscritti, Cassa forense ha indetto il bando per l'erogazione di un contributo per rimborsare le spese sostenute per i ricoveri degli iscritti in case di riposo o istituti pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti [1].
Il bando è reperibile all'indirizzo internet http://www.cassaforense.it/media/9041/bando-n-7-2020.pdf.
Vediamo di cosa si tratta.
Requisiti di partecipazione
Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:
- essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
- essere in regola con l'invio dei Mod. 5 alla Cassa;
- «aver dimorato nel corso dell'anno 2020 in casa di riposo o istituto di ricovero pubblico o privato per anziani, malati cronici o lungodegenti o struttura equiparata;
- aver sostenuto, per la retta, una spesa non soggetta a rimborso, totale o parziale, da parte di altri Enti».
Il contributo erogabile
Il contributo erogabile, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 230.000,00:
- è sino a € 8.000,00;
- è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo ricovero nell'ipotesi di minor durata.
I richiedenti che hanno già beneficiato del contributo saranno postergati rispetto agli iscritti che presentano per la prima volta la domanda per l'erogazione dell'assistenza in esame.
La domanda di partecipazione e la graduatoria
La domanda di partecipazione al bando in questione:
- va inviata dall'iscritto o da chi ne ha la legale rappresentanza entro le ore 24,00 del giorno 18 gennaio 2021 tramite PEC dedicata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma;
- va corredata di i) «copia del documento d'identità del richiedente e di chi ne abbia rappresentanza; ii) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a tre mesi; iii) copia dell'eventuale provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno; iv) documentazione dalla quale risulti il periodo di ricovero; v) documentazione attestante il pagamento della retta; vi) autocertificazione attestante che la spesa è a completo carico del beneficiario e che non è soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti».
La documentazione di cui ai punti sub i)-v) non può essere sostituita da autocertificazione.
«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».
Decorso il termine fissato per presentazione delle domande e per la relativa ed eventuale regolarizzazione delle richieste, verrà formata una graduatoria «con criterio inversamente proporzionale all'importo risultante dalla somma del reddito del beneficiario e del 50% di quello del coniuge o della parte dell'unione civile».
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell'ente previdenziale con indicazione:
- del codice meccanografico/numero di protocollo domanda,
- del reddito utilizzato ai fini della domanda di partecipazione al bando in esame.
Note
[1] Art. 10, lett f, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.