Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 13 Luglio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati, compenso maggiorato rispetto alla prima richiesta: sì, se è stata fatta espressa riserva

L'avvocato viola il precetto deontologico che impone al professionista di non richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta nonché di non richiedere, in caso di mancato pagamento, un compenso maggiore di quello già indicato, salvo che non abbia fatto espressa riserva da formularsi contestualmente alla indicazione del compenso. E ciò in considerazione del fatto che i destinatari della richiesta devono essere [...] in grado di conoscere immediatamente e inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato, spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell'ammontare specificamente indicato.

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF) con decisione n. 90 del 3 maggio 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-90.pdf).

Ma analizziamo nel dettaglio la questione.

I fatti del procedimento disciplinare

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile disciplinarmente per aver violato l'art. 29 comma 5° Codice deontologico forense vigente dal momento che ha richiesto alla parte assistita una parcella di importo maggiorato rispetto alla somma indicata nella precedente notula, senza che in questa fosse stata apposta la riserva di richiedere un compenso maggiore in caso di mancato pagamento. Per tal verso, all'incolpato è stata applicata la sanzione dell'avvertimento. 

Il caso è giunto dinanzi al CNF.

La decisione del CNF

Innanzitutto il Consiglio nazionale forense richiama il suo orientamento in materia di compenso dell'avvocato, in virtù del quale:

Ciò premesso, tornando al caso di specie, il CNF ritiene che il ricorrente non abbia tenuto conto di tali precetti deontologici tanto che bene ha deliberato il Consiglio distrettuale di disciplina (CDD). 

Il comportamento dell'avvocato incolpato. infatti, che ha dapprima inviato un conteggio a saldo per l'attività di assistenza e consulenza continuativa alla pratica e, in un momento successivo, ha trasmesso una parcella indicante una somma diversa e maggiore rispetto alla precedente, integra una condotta in violazione del predetto art. 29. E questo perché, il professionista nella notula relativa al primo conteggio nulla dice in merito al fatto che, in caso di mancato pagamento della stessa, il compenso richiesto sarebbe stato di maggiore entità. Tale mancanza ha portato il CDD, valutate le risultanze istruttorie inequivocabilmente comprovanti l'inosservanza da parte del ricorrente della norma deontologica su richiamata, ad applicare la sanzione impugnata. Un'applicazione, questa, che:

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente e ha confermato il provvedimento impugnato. 

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