La legge n. 124/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo per gli avvocati di fornire ai clienti un preventivo scritto relativo a costi ed oneri della prestazione professionale.
L'art. 1 della legge 124, infatti, ha modificato l'art. 13, comma 5, della legge professionale n. 247/2012, prevedendo che l'avvocato sia tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
Tuttavia, non sono previste sanzioni specifiche per il caso di mancato adempimento e ciò ha comportato che ad oggil'unica sanzione eventualmente prevista è quella indicata dal codice deontologico.
Si parla in particolare del secondo comma dell'art. 27 riguardante l'attività dei legali che deve essere sempre orientata a fornire adeguate informazioni al cliente.
Dal punto di vista civilistico la mancata redazione del preventivo comunque non può incidere sul diritto dell'avvocato ad essere comunque retribuito avendo svolto una prestazione professionale.
Si ritiene però che tale circostanza potrà solo orientare la determinazione del quantum degli onorari con applicazione dell'importo minimo dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Quest'ultimo, come è noto riforma i parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati introduce ex novo la tariffa oraria e una nuova tabella dedicata alle procedure concorsuali, oltre a incentivi per chi concilia.
In particolare, viene fissata nella misura fissa del 50% la percentuale con cui i compensi degli avvocati possono essere aumentati e diminuiti rispetto alle varie fasi del processo, ossia fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
La regola è prevista nei giudizi civili, nei giudizi penali e anche nelle attività stragiudiziali.
Con questo elemento di novità si priva il giudice della facoltà discrezionale fino ad oggi riconosciuta in fase di liquidazione del compenso del legale.
La misura prevista è stata introdotta in accoglimento delle istanze del CNF.
Nei procedimenti di natura contenziosa della volontaria giurisdizione, se ci sono parti contrapposte, si applicano le tabelle che tengono conto dell'attività svolta concretamente.
L'avvocato poi che opera nella veste di curatore del minore, va compensato in base alle tariffe previste per le procedure in cui presta la propria attività professionale.
In armonia con quanto previsto dalla riforma del processo civile, che ha introdotto numerose novità al fine d'incentivare il ricorso alle ADR, aumentano i compensi degli avvocati che riescono a conciliare o transare la controversia in corso di causa.
Per loro è previsto un compenso pari a quello riconosciuto per la fase decisionale, aumentato del 25%.
Per il legale che riesce a concludere una negoziazione assistita o una conciliazione con un accordo, l'aumento è del 30% sull'importo previsto.
Le due novità più importanti riguardano però la previsione, per la prima volta, di una tariffa oraria che varia da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 e una tabella completamente nuova dedicata alle tariffe da applicare alle procedure concorsuali.