Con la cancellazione dall'albo degli avvocati viene meno la potestà disciplinare nei confronti dell'ex iscritto e di conseguenza per il procedimento giurisdizionale, nel frattempo introdotto, deve dichiararsi cessata materia del contendere (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2011, n. 102)
Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF), con decisione n. 48 del 13 maggio 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-48.pdf).
Ma vediamo nel dettaglio la questione.
I fatti del procedimento
Il COA di appartenenza del ricorrente-avvocato ha ricevuto dal Tribunale civile gli atti del procedimento e la relativa sentenza riguardante una società per cui il ricorrente stesso ha ricoperto la carica di amministratore e legale rappresentante ed esercitato attività commerciale. E ciò affinché fossero adottati opportuni provvedimenti in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione.
In buona sostanza il ricorrente è stato incolpato per violazione dell'art. 6 vigente C.D. (corrispondente all'art. 16 del previdente CD) per aver esercitato il commercio in nome altrui quale amministratore e legale rappresentante di una società e, quindi, per aver svolto in maniera continuativa una attività commerciale in situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 18 lettera c) L. 247/20125. Il CDD, definita l'istruttoria dibattimentale, ha accertato la responsabilità disciplinare del ricorrente al quale è stata comminata la radiazione a "… tutela del prestigio, dell'alta dignità e dell'immagine dell'intera classe forense …".
Il caso è giunto dinanzi al CNF .
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione del CNF
Il ricorrente si duole del fatto che:
- la sanzione irrogata è sproporzionata rispetto ai fatti contestati;
- l'azione disciplinare è prescritta perché il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 56 L. 247/2012 non avrebbe dovuto coincidere con la data di emissione della sentenza del Tribunale civile, ma con la data di assunzione della carica di amministratore della società;
- gli atti del procedimento civile sono inutilizzabili in quanto il CDD non avrebbe potuto emettere il provvedimento impugnato atteso che il giudice di quel procedimento non avrebbe potuto disporre la trasmissione al COA.
Secondo il CNF rileva che nei confronti del ricorrente, come dallo stesso ammesso nel corpo del ricorso, sia stata già emessa dal Consiglio Nazionale Forense una decisione che ha confermato la sanzione della radiazione ad esso irrogata dal CDD. Il COA, infatti, ha inviato al CNF il certificato dal quale risulta che il ricorrente è stato cancellato dall'albo degli avvocati. Il provvedimento impugnato è stato notificato all'incolpato prima che il ricorso al CNF avverso il detto provvedimento venisse notificato: entrambi detti eventi sono precedenti alla delibera di cancellazione dall'albo degli avvocati.
Con la cancellazione dall'albo degli avvocati:
- è venuta meno la potestà disciplinare nei confronti dell'ex iscritto;
- di conseguenza per il procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF deve dichiararsi la cessata materia del contendere (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2011, n. 102).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato estinto il giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.