Inquadramento normativo: art.11 L.247/2012; art.15 cdf
L'obbligo di formazione continua professionale dell'avvocato è fondamentale non solo per consentire di conservare e accrescere la competenza professionale, ma anche al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia (cfr. art.11 legge professionale e art.15 cdf). Come precisato dal Consiglio Nazionale Forense, tale obbligo trova la sua fonte nella legge ed è conforme alla Costituzione in quanto mira a tutelare la collettività, garantendo la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (CNF, sentenza n.136 del 18 aprile 2024).
Attività che assolvono l'obbligo formativo. È bene ricordare che le attività di aggiornamento e formazione che possono essere considerate valevoli ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo sono specificate dagli articoli 12 e ss. del Regolamento n. 6/2014. Tali articoli prevedono che l'assolvimento dell'obbligo formativo è integrato dalla partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dagli artt.12 e ss. del medesimo Regolamento e organizzate dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, da Cassa Forense o dagli altri soggetti pubblici o privati previsti nel Regolamento.
Attività che non sostituiscono l'obbligo formativo. In varie pronunce il Consiglio ha precisato le attività che non possono sostituire l'obbligo formativo. Tali attività sono:
- la frequenza dei corsi finalizzati alla preparazione di esami universitari in materie attinenti a quella giuridica (ad es. criminologia). Al riguardo il Consiglio ha evidenziato che tra le attività che assolvono l'obbligo formativo di cui agli artt.12 e ss su citati non figura la frequenza di corsi universitari finalizzati al superamento di esami di profitto, a meno che non si tratti di esami in corsi di master in primo e secondo livello (art. 3, comma 4, lett. b) del Regolamento) o di attività comunque accreditate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del medesimo Regolamento (Consiglio nazionale forense, parere n. 58 del 10 ottobre 2025).
- Autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita. Sul punto il Consiglio ha evidenziato che l'acquisizione dei crediti formativi costituisce il sistema attraverso il quale provare l'aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico, con la conseguenza che non è necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato né d'ufficio né sulla scorta di un autoreferenziale richiamo alla competenza professionale altrimenti acquisita (CNF, sentenza n.423 del 18 novembre 2024).
- Asserita collaborazione esterna con i relatori dei convegni giuridici. A parere del Consiglio anche la predisposizione del materiale dottrinario e giurisprudenziale degli interventi dei relatori a diversi convegni giuridici non integra l'assolvimento dell'obbligo formativo (CNF, sentenza n.120 del 3 aprile 2024).
- attività autoformativa dell'avvocato o impegni professionali svolti dall'avvocato stesso. Anche nel caso in cui l'avvocato abbia impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere la stessa possibilità materiale di acquisire i "crediti formativi", non può ritenersi assolto l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale. Ciò in quanto, se si ammettesse tale possibilità, l'obbligo di formazione finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell'acquisizione dei crediti previsti (CNF, sentenza n.136 del 18 aprile 2024).
Conseguenze della violazione dell'obbligo di formazione continua. La violazione dell'obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale costituisce un illecito omissivo a carattere istantaneo, il cui termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all'obbligo formativo (CNF, sentenza n.227 del 27 maggio 2024).
Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione comporta la cancellazione dall'elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato? A questo proposito, il Consiglio ha ricordato che l'articolo 81 co.4 del D.P.R. n. 115/2002 non prevede l'adempimento dell'obbligo formativo tra i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco. Pertanto, il mancato adempimento a tale obbligo non può essere causa di cancellazione dall'elenco, almeno fintanto che detto mancato adempimento non dia luogo ad una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento (Consiglio nazionale forense, parere n. 11 del 13 marzo 2025).