I doveri dell'avvocato-arbitro
L'avvocato quando è chiamato a svolgere la funzione di arbitro in una controversia deve rispettare i doveri di probità e correttezza e «vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale e senza distinzione di ruolo tra presidente e arbitro di parte» [1]. «L'avvocato che ricopre il ruolo di arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma deve anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall'eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l'assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro [...]»(Cass. SS.UU., n. 7761/2020). Per tale motivo l'avvocato non potrà accettare la nomina di arbitro quando:
- ha in corso, o ha avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti;
- ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di procedura civile;
- una delle parti del procedimento è assistita, o è stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che esercita negli stessi locali.
Al fine di ottenere il consenso delle parti, l'avvocato nominato come arbitrato:
- deve effettuare una comunicazione per iscritto, informando le parti di eventuali circostanze che possano incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;
- «deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo;
- deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti».
Le violazioni dei doveri suddetti costituiscono un illecito disciplinare sanzionabile con la:
- sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi;
- sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.
I doveri dell'avvocato- mediatore
L'avvocato che svolge la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi che sono previsti dalla normativa vigente in materia e dal regolamento dell'organismo di mediazione per cui svolge detta attività [2]. Come l'avvocato-arbitro, anche l'avvocato-mediatore deve garantire la sua imparzialità e indipendenza e, pertanto, non potrà assumere l'incarico quando:
- ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che esercita negli stessi locali;
- ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di procedura civile.
Inoltre, l'avvocato non dovrà:
- assumere la funzione di mediatore ove non sia in possesso di adeguata competenza;
- «consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione».
Le violazioni dei doveri suddetti costituiscono un illecito disciplinare sanzionabile con la:
- censura:
- sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
I doveri dell'avvocato-arbitro e mediatore nella prassi
Si ritiene che:
- rileva sotto il profilo deontologico anche il contenuto della dichiarazione resa dall'arbitro in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità all'accettazione dell'incarico, ove venga taciuta la circostanza del rapporto associativo corrente tra l'arbitro stesso ed il difensore della parte (CNF, parere n. 124/2013);
- «pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di indipendenza e imparzialità, l'avvocato che assuma la funzione di arbitro pur essendo il difensore di una delle parti in altro procedimento, a nulla rilevando che egli in realtà non abbia svolto funzioni difensive ma sia stato un semplice domiciliatario» (CNF, sentenza n. 26/2004);
- nell'ambito dell'informazione sull'attività professionale è consentito all'avvocato indicare funzioni (che presuppongono una particolare attività di formazione) che hanno attinenza con l'esercizio della professione forense. Ne consegue che sarà consentito al professionista indicare anche l'informazione circa il possesso della qualifica di mediatore, a condizione che detta qualifica venga indicata nei termini seguenti: "mediatore abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010" (CNF, parere n. 73/2016).
Note
[1] Art. 61 Codice deontologico forense.
[2] Art. 62 Codice deontologico forense.