Con ordinanza n.18645/2022 del 09/06/2022 la Corte di Cassazione civile sez. VI, ha precisato i criteri in base ai quali è possibile ritenere assolto l'obbligo di motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione dell'imposta di registro da parte dell'Amministrazione finanziaria (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione all'atto di trasferimento di un compendio immobiliare ceduto ad una società contribuente, che l'Amministrazione finanziaria non ha ritenuto assoggettabile all'Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8bis D.P.R. n. 633/72.
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso affermando la legittimità dell'avviso di liquidazione in quanto ha ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse congrua e che nel caso di specie non fosse applicabile l'Iva ai sensi dell'art.10, n.8bis D.P.R. n. 633/72, ma fossero applicabili le imposte di registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art.40, comma 1, D.P.R. n.131/1986.
In sede di gravame proposto dal ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'impugnazione ritenendo illegittimo l'avviso di liquidazione per carenza di motivazione, essendovi in esso solo il riferimento all'atto di trasferimento, alle norme di legge e alle imposte accertate e non essendo indicati gli elementi di fatto posti a fondamento dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria né i motivi per i quali era stata considerata errata l'applicazione dell'Iva sulla cessione in questione ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8bis D.P.R. n. 633/72.
Conseguentemente la P.A. resistente ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto di motivazione.
La decisione della Corte di Cassazione
In relazione alla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità hanno richiamato la norma dell'art.7, comma 1 L. n.212/2000 (c.d. "Statuto del contribuente") ai sensi del quale: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».
Sulla base di questa disposizione, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito qual è lo scopo dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, ossia quello di porre il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare l'opportunità sia di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
A tal fine i suddetti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, tramite l'inserimento ab origine nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità, idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (cfr. ex multis Cass., Sez. 5, n.7056/2014; Cass., Sez. 5, n.20652/2015; Cass., Sez. 5, n.5160/2017; Cass., Sez. 5, n.19990/2019; Cass., Sez. 6, n.3764/2020, n.15854/2020, n.26400/2020; Cass., Sez. 6, n.28819/2021 e n.30395/2021).
Inoltre con specifico riguardo all'imposta di registro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'amministrazione finanziaria nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa" (Cass., Sez. 5, n.7941/2019).
Conseguentemente a parere della Suprema Corte, fermo restando l'onere della prova gravante sull'amministrazione finanziaria, "è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore o è stata determinata la maggiore imposta, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio adottato e/o l'aliquota applicata, è già in condizione di contestare la fondatezza della pretesa erariale" (cfr. Cass., sez. 5, n.11282/2022).
Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie sia stato assolto l'obbligo di motivazione, in quanto l'avviso di liquidazione impugnato contiene una chiara e precisa indicazione dei seguenti elementi:
- dell'atto di trasferimento (data e numero di repertorio),
- delle parti contrattuali (venditrice e compratrice),
- dell'oggetto della compravendita,
- delle norme di legge,
- dei criteri per il calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita (riferimenti normativi e tariffari, basi imponibili, aliquote ed imposte).
Pertanto la Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.