Le apparecchiature di misurazione della velocità […] devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).
Questo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 8694 del 17 marzo 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente è stato destinatario della sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada rilevata con apparecchiatura autovelox. Avverso tale sanzione, il ricorrente ha proposto opposizione, accolta, questa, in primo grado. Il Comune ha impugnato la decisione. L'appello è stato accolto. In buona sostanza, il Giudice di secondo grado, ha affermato che:
- le apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità possono essere omologate ovvero, in via alternativa, approvate e che mentre in presenza dell'omologazione le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, in caso di approvazione, invece, è necessaria la presenza in sito del personale della polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità così come rilevato dall'apparecchiatura approvata;
- nel caso in esame l'accertamento della violazione è legittimo, essendo stato compiuto alla presenza in sito dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità ed essendo stato l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultime.
La decisione della SC
Il ricorrente lamenta che il ragionamento seguito dal Giudice d'appello è viziato in quanto la presenza in loco dell'agente non avrebbe alcuna interferenza circa l'idoneità tecnica dello strumento utilizzato non potendo aggiungere alcunché circa l'affidabilità e la corretta funzionalità tecnica dello strumento che accerta la velocità dei veicoli. Ciò che rileva, in effetti, a dir del ricorrente, è unicamente che l'inosservanza dei limiti di velocità sia accertata a mezzo di apparecchiature debitamente omologate.
Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione che richiama la sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale, in forza della quale è stato ritenuto che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, com'è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).
In buona sostanza, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, […] le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). La verifica e la taratura delle apparecchiature di misurazione della velocità, infatti, devono essere eseguite periodicamente e vanno eseguite a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi). Queste verifiche vanno, poi, dimostrate o attestate con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provate con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento delle apparecchiature in esame(Cass. n. 10463 del 2020). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.