Le attività outdoor svolte durante le gite scolastiche possono essere qualificate come "esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche" ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e quindi godere della copertura Inail prevista per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati? La Corte di cassazione, con sentenza n. 8449 del 27 marzo 2019 si è espressa in senso negativo.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il ricorrente è ex socio di una società che ha organizzato un'attività scolastica "outdoor" (consistita, per l'esattezza, nella partecipazione ad un corso di calata passiva da una parete rocciosa) su incarico ricevuto dalla scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria. La sua chiamata in causa, a seguito della cessazione dell'attività della su indicata società, è stata invocata dalla Provincia. Quest'ultima, infatti, essendo stata convenuta in giudizio da un alunno dell'istituto professionale ha chiesto di essere manlevata dal ricorrente.
Alla base di tale giudizio, in buona sostanza, vi è la richiesta dello studente diretta a ottenere il risarcimento dei danni che lo stesso ha subito, durante l'attività outdoor innanzi indicata, per effetto della rottura della corda con conseguente precipitazione al suolo.
Sia in primo che in secondo grado, i Giudici hanno accolto la domanda dello studente.
Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di cassazione.
La decisione della SC.
Il ricorrente lamenta che sia il Tribunale che la Corte d'appello non hanno tenuto conto del fatto che l 'attività scolastica outdoor su descritta:
- è da ritenersi tra quelle coperte da assicurazione obbligatoria Inail ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- non costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. dal momento che, nel caso di specie, i) è stato richiesto esplicito consenso scritto dei genitori partecipanti all'attività "outdoor", ii) "tutti gli alunni sono stati ampiamente e correttamente istruiti, per circa quarantacinque minuti, in merito alle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura, così come in ordine all'utilizzo del casco di sicurezza e al comportamento da tenere prima e dopo la discesa".
A parere dei Giudici di legittimità tale doglianze sono infondate.
Vediamo perché.
Innanzitutto, la Suprema Corte di cassazione parte dall'esame dell'art. 4 su enunciato. In forza di tale disposizione le attività scolastiche outdoor che costituiscono "esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche" rientrano nella copertura Inail prevista per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati. Orbene, a parere dei Giudici di legittimità, l'attività oggetto del giudizio non è inclusa tra quelle per cui vige la su esposta copertura. E ciò in considerazione del fatto che per l'operatività della copertura assicurativa Inail occorre che vi sia un collegamento tra le "esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche" e le attività didattiche.
Collegamento, questo, che nella fattispecie in esame non sussiste. In punto, la giurisprudenza, con riferimento agli insegnanti, ha affermato, inoltre, che la copertura Inail si attiva quando non solo l'infortunio sia avvenuto durante l'orario di lavoro, ma anche quando il lavoro abbia determinato il rischio del quale l'infortunio è conseguenza (Cass. Sez. Lav., sent. n. 17334 del 2005). Secondo la Corte di cassazione «se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in cui il soggetto infortunato sia il lavoratore/insegnante, a maggior ragione debbono trovare applicazione per gli studenti, visto che essi, a differenza dei primi "sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche [...]" (così la circolare INAIL del 23 aprile 2003, n. 38)». La "eccezionalità" della copertura Inail degli infortuni occorsi agli studenti impone un'interpretazione rigorosa dell'art. 4 su citato e porta all'esclusione delle attività "outdoor" svolte nel contesto di gite scolastiche da quelle "esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche" innanzi indicate. Chiarito questo, la Suprema Corte si sofferma anche sulla questione della pericolosità dell'attività outdoor oggetto del giudizio. A suo avviso, tale attività ha visto «impegnati degli adolescenti alle prime armi e la loro partecipazione a quell'evento (subordinata all'acquisizione del consenso da parte dei rispettivi genitori)ha richiesto una preparazione di quarantacinque minuti, con la quale essi sono stati informati in merito alle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura; circostanze, queste, che - diversamente da quanto ipotizza il ricorrente - depongono per la pericolosità dell'attività in cui essi risultarono impegnati». Con conseguente responsabilità dell'organizzatore, ove non dimostri di aver adottato tutte le cautele del caso. Mancando queste prove e alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici di legittimità, pertanto, hanno rigettato il ricorso e confermato la decisione impugnata.