La natura eminentemente intellettuale dell'attività di insegnamento o di istruzione attiene alla prestazione lavorativa dei docenti. Ciò, pertanto, non esclude che detta attività possa essere organizzata in forma d'impresa. Al riconoscimento della struttura imprenditoriale dell'attività in questione, consegue, anche, il riconoscimento del diritto, in presenza degli altri presupposti, alla percezione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34; indennità, questa, che spetta, all'atto di cessazione del rapporto di locazione commerciale, al conduttore che svolge nell'immobile locato un'attività esercitata in forma di impresa.
Questo è quanto è stato statuito dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 23344 del 19 settembre 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
I ricorrenti hanno concesso in locazione a uso diverso da quello abitativo, dapprima a una persona fisica e successivamente a un'associazione, un immobile di loro proprietà. L'associazione, all'interno di tale immobile, ha svolto l'attività di insegnamento o di istruzione. All'atto di cessazione del rapporto locatizio, la conduttrice ha chiesto la condanna dei ricorrenti al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nonché la restituzione di tutti gli importi indebitamente corrisposti a titolo di canoni anche in relazione ai periodi antecedenti la propria indicazione quale parte del contratto di locazione.
Sia in primo che in secondo grado, la domanda dell'associazione è stata accolta. Pertanto il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
Ripercorriamo il suo iter logico-giuridico.
La decisione della SC.
I Giudici di legittimità, innanzitutto, si soffermano sulla natura eminentemente intellettuale dell'attività di insegnamento svolta dall'associazione conduttrice. «Tale natura non vale, di per sé, a contraddire o a negare la possibilità della relativa organizzazione in forma d'impresa, inerendo strettamente [...] alla prestazione lavorativa dei docenti, senza tuttavia giungere a connotare l'organizzazione aziendale nel suo complesso». In punto il pacifico orientamento della giurisprudenza sostiene che l'organizzazione imprenditoriale dell'attività di istruzione è semplicemente strumentale e secondaria al servizio offerto al pubblico, qual è l'insegnamento. Con l'ovvia conseguenza che se tale organizzazione non è occasionale, costituisce titolo per la percezione dell'indennità per la perdita di avviamento (Cass., nn. 23557/2009, 2086/2002, 12252/1997, 5089/1996, 6019/1995). Il diritto alla percezione di tale indennità non viene meno anche se l'esercizio di tale attività, organizzata in forma di impresa, non ha scopo di lucro. E ciò in considerazione del fatto che per il riconoscimento di tale diritto non è necessario tale scopo, «atteso che questo (se indispensabile ai fini della determinazione della struttura causale del contratto di società) non rappresenta un elemento indefettibile ai fini del contrassegno della natura imprenditoriale dell'attività». Piuttosto ciò che rileva:
- è il carattere abituale (o non occasionale) dell'attività di insegnamento organizzata in forma di impresa e quello dell'economicità della gestione, ossia della rigorosa uniformazione della produzione al criterio della copertura dei costi con i ricavi di esercizio di cui all'art. 2082 c.c.: norma, questa, cui rimandano gli artt. 27 e 34 Legge n. 392/1978;
- il contatto diretto con il pubblico cui è rivolta l'attività svolta dal conduttore;
- che il rapporto di locazione commerciale non sia cessato né per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, né per un grave inadempimento del conduttore idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
Ciò premesso, tornando al caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, l'associazione controricorrente, all'interno dell'immobile locato, ha svolto un'attività di insegnamento, organizzata in forma di impresa e gestita secondo criteri di economicità, e cioè di un complesso strumentale di fattori secondario rispetto al servizio di istruzione. Inoltre, nel corso del giudizio di merito, è emerso che l'immobile in questione è stato un luogo aperto alla frequentazione diretta e strumentalmente negoziale della generalità degli utenti del servizio. Questo ha garantito un contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori cui l'attività svolta dalla conduttrice si è rivolta, costituendo un ulteriore elemento legittimante il diritto dell'associazione alla percezione di tale indennità. A questo deve aggiungersi il fatto che la cessazione del rapporto di locazione non è stata causata dall'inadempimento della conduttrice, ma semplicemente dall'accertamento giudiziale della controversa data di scadenza del relativo contratto, cui non è conseguita alcuna risoluzione per inadempimento dell'associazione (che sarebbe stata ostativa al conseguimento dell'indennità in esame). Tutto questo, ad avviso della Corte di cassazione, legittima la richiesta della controricorrente.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità, ritenendo corretta e non viziata la decisione di secondo grado, ha rigettato il ricorso.