Deve ritenersi operante, anche in ambito amministrativo, il meccanismo della "convalida" previsto in materia civile dall'articolo 1444 del codice civile, stante la generale previsione dell'art. 21 nonies comma 2 della legge n. 241 del 1990, secondo cui: «E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile…». Detta convalida può intervenire anche in corso di giudizio, per garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, oltre che la concentrazione delle difese processuali in un solo giudizio, essendo consentita la proposizione di motivi aggiunti contro gli atti di convalida eventualmente intervenuti nel corso del processo.
Questo il principio di massima espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sentenza n. 1782 pubblicata il 12 giugno 2024, rigettando il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di un bando di gara nella parte in cui conteneva disposizioni (ritenute illegittime) che impedivano alla ricorrente di partecipare alla gara.
La stazione appaltante, nelle more del giudizio di primo grado, aveva apportato dei correttivi al bando di gara e la parte ricorrente, con i motivi aggiunti, aveva contestato la legittimità di tale integrazione in corso di causa.
Secondo il Tribunale Amministrativo, la convalida di un atto amministrativo in corso di causa, deve ritenersi legittima in quanto, simile meccanismo, non implica un'integrazione motivazionale attraverso gli atti difensivi – normalmente non ammessa dalla giurisprudenza – ma realizza un nuovo esercizio del potere amministrativo mediante un provvedimento, appunto, di convalida, rispettoso del principio di conservazione degli atti amministrativi e dei loro effetti giuridici.
Né è possibile affermare, conclude il TAR, che tale meccanismo contrasti con il diritto di difesa, posto che anche il nuovo provvedimento di convalida può essere impugnato coi motivi aggiunti.