Inquadramento normativo: Artt. 51-54 c.p.c.
Obbligo di astensione del giudice: Il giudice deve astenersi se:
- ha interesse nella causa o in altro giudizio vertente su identica questione di diritto;
- presenta vincoli di parentela entro il quarto grado, di affiliazione o di convivenza con una delle parti e con uno dei difensori di queste ultime;
- è commensale di una delle parti o di uno dei difensore di esse;
- «egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
- è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa».
Nei casi in cui il giudice ha l'obbligo di astensione perché ha conosciuto della stessa causa, tale obbligo si impone solo se il magistrato abbia conosciuto della stessa causa come giudice in altro grado. Questo perché si intende assicurare la necessaria alterità del magistrato chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo. «Ne consegue che detto obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante […] la risoluzione di identiche questioni» (Cass. n. 22930/2017, richiamata da Cass. civ., n. 15268/2019).
Ricusazione del giudice e violazione dell'obbligo di astensione: Nelle ipotesi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi, le parti possono proporre la ricusazione del magistrato. Se detta istanza non viene proposta e il giudice ha violato l'obbligo di astensione, detta violazione non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 21094/2017, richiamata da Cass. civ., n. 15268/2019).
Modalità di proposizione della ricusazione: La ricusazione è proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Detto ricorso va deposito in cancelleria due giorni prima dell'udienza. La ricusazione sospende il processo. Sebbene l'istanza di ricusazione deve esser trattata nel contraddittorio delle parti, la decisione deve essere assunta in tempi brevi (o brevissimi) e, in ogni caso, senza che sia configurabile un diritto a tempi e/o termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura di procedimento incidentale (Cass. S.U., n. 16627/2014, richiamata Cass. civ., n. 11225/2019).
Ricusazione e ordinanza di rigetto: «Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte». Se l'istanza di ricusazione viene rigettata, la relativa ordinanza non è impugnabile in cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del carattere di definitività. Detta ordinanza non è impugnabile neanche con la istanza di regolamento di competenza, in quanto non contiene né una statuizione sulla competenza, né un provvedimento di sospensione del giudizio.
Essa ha ad oggetto esclusivamente la sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (Cass., n. 1978/2005; Cass., n. 6352/1996, richiamate da Cass. civ., n. 2690/2018). Tuttavia, non si esclude il riesame del contenuto di questo provvedimento, nel corso del processo, «attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", occorrendo però che le ragioni di ricusazione risultino fondate, poiché solo in tal caso l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice si risolve in motivo di nullità dell'attività svolta e della sentenza» (Cass. 2562/2016; Cass. 1932/2015; Cass. s.u. 17636/2003, richiamate da Cass. civ., n. 11225/2019).
Giudizio di cassazione e ricusazione: Nel giudizio di cassazione, la proposta del relatore di sezione in merito all'inammissibilità, alla manifesta infondatezza o alla manifesta fondatezza del ricorso (art. 380 bis c.p.c.), non integra una delle ipotesi di ricusazione. E ciò in considerazione del fatto che detta proposta, non avendo carattere decisorio, «è destinata semplicemente a fungere da prima interlocuzione tra il relatore ed il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la più ampia possibilità per il collegio stesso, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio di poter confermare ovvero rivisitare la proposta stessa» (cfr. Cass. n. 7605/2017, richiamata da Cass. civ., n. 7541/2019).
Ricusazione e riassunzione del processo: L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione segna il termine di cessazione dell'effetto sospensivo originato dalla proposizione della predetta istanza. Ne consegue che le parti, al fine di impedire l'estinzione del processo, devono nei sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione provvedere alla riassunzione del processo sospeso (Cass. civ., n. 240/2017).