La stagione dei condoni, delle sanatorie, delle rottamazioni e dei saldi e stralci si arricchisce anche della definizione agevolata in materia di tributi locali; si aggiunge in extremis alla già nutrita e folta lista di definizioni agevolate previste dall'ultima Legge di bilancio.
Il decreto crescita, approvato martedì scorso dal Consiglio dei ministri, riesuma la rottamazione delle ingiunzioni, che era stata inizialmente introdotta con l'articolo 6-ter del decreto legge 193/2016. Lo scopo della norma è quella di permettere ai cittadini per i quali gli enti territoriali hanno scelto la strada della riscossione coattiva in proprio o tramite concessionari privati di accedere alla rottamazione dei tributi dovuti.
Comuni, città metropolitane, regioni e province hanno 60 giorni per approvare la definizione delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017, aventi a oggetto le entrate proprie. In tale eventualità, il vantaggio sarà rappresentato dalla eliminazione delle sanzioni, mentre gli interessi saranno dovuti. Il periodo di dilazione del pagamento inoltre può arrivare al massimo a settembre 2021, in luogo dei cinque anni previsti per i debiti erariali. Non saranno ammessi ritardi, neppure minimi, nel pagamento delle singole rate.
Attenzione quindi, che la definizione non è sancita per legge, ma dipende da una scelta del tutto autonoma dell'ente impositore, che ha per l'appunto 60 giorni di tempo, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. Nel caso dei comuni, che costituiscono la platea più numerosa dei soggetti interessati, occorrerà un regolamento approvato con delibera consiliare; entro 30 giorni dall'approvazione, gli enti devono darne notizia sul proprio sito istituzionale.
Sono interessate tutte le ingiunzioni notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Le entrate sono sia quelle tributarie sia quelle non tributarie. Occorre tuttavia segnalare che la norma richiama le esclusioni valevoli ai fini della rottamazione-ter, indicate nell'articolo 3, comma 16 del Dl 119/2018.
Rimangono quindi escluse dalla definizione agevolata:
1) somme a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
2) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
3) sanzioni propriamente penali;
4) sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie.
Con riguardo alle entrate comunali, non possono essere rottamate per esempio le sanzioni per violazioni ai regolamenti, comminate in base all'articolo 7-bis del Tuel – quali ad esempio, sanzioni in materia di Tia e imposta di soggiorno.
Con riferimento invece al Cosap, l'entrata non tributaria che molti comuni hanno istituito in luogo della Tosap, il Mef ha chiarito nel corso di Telefisco 2018 che le sanzioni possono essere rottamate, in quanto sanzioni strettamente collegate all'entrata medesima. Si sottolinea infine che gli interessi sono sempre dovuti.
Ovviamente anche le multe stradali sono interessati da tale norma, e, in analogia con quanto statuito a livello statale, la definizione determina l'azzeramento degli interessi di mora, con pagamento dunque della sorte capitale.
Adesso spazio ai funzionari ed alle amministrazioni degli enti locali che devono disciplinare gli aspetti applicativi della sanatoria, quali ad esempio:
1) il termine per la presentazione della domanda;
2) il numero delle rate, fermo restando che la scadenza finale non può superare settembre 2021;
3) il termine entro il quale l'ente deve comunicare al debitore gli importi dovuti.
Si rammenta infine che, diversamente dalla norma statale, non è tollerato alcun ritardo nel pagamento delle rate. Sarà pertanto sufficiente un solo giorno per perdere tutti i benefici di legge.
Auspichiamo un pronto riscontro degli enti interessati (60 gg) con la stesura di regolamenti chiari, con disposizioni univoche e scevri da possibili difformi interpretazioni in modo da dare un'ulteriore opportunità ai cittadini in difficoltà.
Sarà vera gloria?? Tra 3 mesi sapremo.
Meditate contribuenti, meditate.