Di Alessandra Garozzo su Venerdì, 21 Settembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018

Il contratto di apprendistato, tipologie e disciplina

Il contratto di apprendistato rappresenta uno dei primi contratti di lavoro speciali, disciplinato dal Codice Civile agli articoli 2130-2134 e dalla Legge n. 25 del 1955.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato grazie al quale viene assicurata al lavoratore una specifica formazione al fine di favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.

Con una serie di interventi legislativi si è cercato di rilanciare l'apprendistato che, a seguito dello sviluppo del contesto produttivo e dell'avvento della nuova tecnologia, era stato relegato ad un ambito molto ristretto, essendo, di fatto, limitata la sua applicazione alle aree a basso contenuto professionale, anche in virtù del fatto che con tale tipologia professionale non potevano essere assunti soggetti con un titolo di studio superiore o che possedessero una qualche professionalità.

Il primo importante intervento legislativo in ordine a tale tipologia contrattuale è costituito dal D.lgs. n.276 del 2003 al quale è dovuta la tripartizione dell'apprendistato in tre diverse tipologie contrattuali connesse sia al sistema dell'istruzione sia quello della formazione professionale.

Successivamente sulla materia che ha vissuto, nonostante l'intervento normativo su detto, una fase di stallo, è intervenuta la Legge Fornero e poi il Decreto Poletti che ha reso maggiormente flessibile e funzionale alle esigenze del mercato questo tipo di contratto. 

Un ulteriore intervento sulla disciplina si è avuto grazie al Jobs Act che riordinando per mezzo del D.lgs.vo n. 81 del 2015 le varie tipologie di contratto, in un'ottica garantista mirata ad assicurare le pari opportunità, ha regolamentato la disciplina in una prospettiva di assoluta semplificazione .

Oggi possono distinguersi tre tipologie di apprendistato ossia: l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La prima tipologia di apprendistato, configurabile anche come un apprendistato di primo livello, consente al datore di lavoro di assumere giovani dai 15 anni di età compiuti e fino al compimento dei 25 anni.

Questa prima tipologia di apprendistato costituisce una esplicitazione dell'alternanza scuola lavoro consentendo di coniugare la formazione effettuata in azienda con specifici percorsi di formazione professionale.

La seconda tipologia di apprendistato, ossia l'apprendistato professionalizzante, si è molto sviluppata nelle realtà aziendali.

Tale tipologia di apprendistato consente al datore di lavoro di assumere giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di età ed è finalizzata all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.

Infine è stato regolamentato l'apprendistato di alta formazione e di ricerca grazie al quale è possibile assumere giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che possiedano un diploma di scuola superiore, un diploma professionale o comunque un titolo equivalente. 

Tale tipologia di apprendistato è finalizzata alla realizzazione di un'alta formazione in capo al lavoratore che addirittura potrà svolgere tramite la realizzazione di tale contratto il praticantato per l'accesso agli ordini professionali.

Per completezza espositiva va precisato che a seguito delle ultime riforme in materia di mercato del lavoro e di istruzione (D.Lgs. n. 81 del 2015 e L. 107 del 2015 cd della Buona scuola) si è cercato di realizzare un'importante armonizzazione tra il campo dell'istruzione e quello lavorativo.

In questa prospettiva è stato realizzato il c.d. sistema duale di istruzione ovvero un modello formativo integrato tra scuola e lavoro.

Il suddetto obiettivo si è raggiunto con l'introduzione di due importanti percorsi alternativi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; si tratta dell'apprendistato formativo e dell'alternanza scuola lavoro.

In entrambe i percorsi il luogo di lavoro rappresenta allo stesso tempo anche il luogo dell'apprendimento ma vi sono delle rilevanti differenze tra i due istituti.

Una prima importante differenza va ravvisata sicuramente nell'obbligatorietà del percorso dell'alternanza scuola lavoro così come previsto dalla Legge 107 del 2015.

Un'altra fondamentale differenza sta nel fatto che mentre nell'apprendistato formativo di primo livello il giovane di fatto ricopre lo status giuridico di lavoratore con relativa responsabilità del percorso formativo in carico all'azienda; nel caso di alternanza scuola lavoro non si ha un rapporto di lavoro vero e proiprio, il giovane mantiene lo status di studente e la responsabilità del percorso formativo è in capo alla scuola. 

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