Riferimenti normativi: Artt.1102 - 1120 c.c.
Focus: La ricezione dei canali radiotelevisivi non è sempre ottimale e spesso il singolo condòmino si munisce di un'antenna personale che può essere installata sia sul balcone di proprietà esclusiva che su tetti e lastrici solari. Per motivi sia estetici sia funzionali, volti a ridurre ed eliminare la molteplicità di antenne individuali, i condominii possono dotarsi di impianti di antenne centralizzate. Non tutti i condòmini potrebbero essere d'accordo in merito all'installazione di tali impianti e, quindi, ci si chiede se gli stessi possano evitare di sostenere la relativa spesa e le conseguenti spese di manutenzione.
Principi generali: Per stabilire come vanno ripartite le spese di un impianto centralizzato TV occorre distinguere il caso in cui l'antenna centralizzata è già esistente, in quanto l'impianto è stato realizzato in sede di costruzione dello stabile, dal caso in cui non sia presente. In particolare, la legge n.249/1997 ha stabilito l'obbligo per tutti gli immobili di nuova costruzione di essere dotati di un'antenna centralizzata. In tal caso, l'impianto già presente dovrà essere considerato bene di proprietà comune, ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile. Pertanto, il condòmino non potrà rinunciare alla proprietà di questa cosa comune per sottrarsi alle spese ad essa relative. Però il singolo condòmino ha il diritto di munirsi di propria antenna o di parabola satellitare (articolo 1122 bis del Codice civile) e distaccarsi dall'impianto di antenna centralizzata, trattandosi di un servizio divisibile e suscettibile di godimento separato, installando, a proprie spese, un'antenna privata anche mediante l'apposizione dell'antenna sul tetto dell'edificio, purché non arrechi danno e non pregiudichi la possibilità di fare altrettanto anche agli altri proprietari. L'antenna individuale è diritto autonomo ed insopprimibile, indipendente dall'esistenza originaria o sopravvenuta dell'antenna condominiale centralizzata, nato per favorire la tutela del diritto alla libertà di informazione, riconosciuto anche nella normativa comunitaria ed espressione dell'art.21 della Costituzione per favorire un accesso maggiore dei consumatori e delle imprese alle tecnologie moderne. Tuttavia, pur installando un'antenna privata, se l'impianto c'è e raggiunge l'appartamento il singolo condòmino dovrà partecipare alle spese per la conservazione del bene (articolo 1118, secondo comma, del Codice civile). Sono, invece, completamente esonerati dalle spese, comprese quelle per la conservazione del bene, i condòmini che non hanno la possibilità materiale di usufruire dell'impianto (come, per esempio, i proprietari dei box o delle cantine, perché non collegati).
Invece, se l'impianto TV non esiste e i condòmini vogliono provvedere ad installarne ex novo uno comune la decisione relativa all'installazione di un'antenna centralizzata spetta all'assemblea condominiale e la deliberazione dovrà essere adottata con le maggioranze previste per le innovazioni di cui all'articolo 1120, comma 2 n.3 del Codice civile, cioè con il consenso della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi di partecipanti alla riunione. Se l'impianto non comporta modifiche in grado di alterare la destinazione delle parti comuni, né impedisce agli altri condomini di farne uso secondo diritto, la delibera potrebbe essere assunta in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino 334/1000. Comunque, trattandosi di un'opera realizzata successivamente alla costruzione del palazzo ed essendo l'impianto centralizzato TV un bene suscettibile d'utilizzazione separata, il condòmino contrario potrà rifiutarsi di partecipare alla spesa per la sua realizzazione. Chi rinuncia all'antenna centralizzata distaccandosi dall'impianto rimane pur sempre comproprietario della stessa e dovrà comunque pagare le spese di conservazione che servono a garantire il mantenimento dell'impianto (Cass. sent. n. 5974/2004). La spesa di installazione dell'antenna centralizzata così come i costi eventuali di manutenzione e riparazione va ripartita tra quanti usufruiscono del servizio in base al principio secondo cui le spese per gli impianti destinati a servire una parte del fabbricato sono a carico dei condòmini che ne traggono utilità in misura proporzionale ai millesimi di proprietà posseduti salva diversa convenzione. Quando un condòmino, a differenza degli altri, non riceve perfettamente il segnale dall'antenna centralizzata, l'amministratore deve attivarsi per far eseguire le riparazioni necessarie addebitando la relativa spesa a tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà fermo restando il diritto del singolo di dotarsi di un'antenna privata.