Di Rosaria Panariello su Giovedì, 04 Gennaio 2018
Categoria: Diritti dei consumatori

Il tradimento è risarcibile, ecco quando il fedifrago può esser citato in giudizio

 

Il tradimento è un comportamento vietato dal nostro codice civile che, infatti, sancisce che il matrimonio è fondato sulla fedeltà, pertanto colui che durante la vita matrimoniale tradisce il proprio partner vìola uno dei doveri coniugali.

Tuttavia, l´unica conseguenza che tale violazione comporta è il cosiddetto addebito nella separazione. In pratica, colui che è stato tradito, se intende separarsi, può far addebitare la colpa della separazione al coniuge infedele.
In alcuni casi, però, il coniuge tradito può anche ottenere il risarcimento del danno mediante una causa autonoma da quella di separazione. Ciò avviene tutte le volte in cui il tradimento sia stato disonorevole. È il caso in cui l´infedeltà venga perpetrata con modalità tali da determinare il discredito sociale e la lesione del diverso bene dell´onore di quest´ultimo.
 
Ebbene, secondo la Cassazione, quando il tradimento si è consumato con modalità tali da ledere il decoro e la reputazione del coniuge, ad esempio nel caso sia avvenuto in modo plateale o coinvolgendo la sfera pubblica della coppia o i colleghi dell´ambiente di lavoro, è dovuto il risarcimento del danno alla salute e alla reputazione della persona tradita. Ma anche le eventuali spese mediche sostenute e la diminuzione dei guadagni per la riduzione del lavoro conseguente alla crisi psicologica.
 
Il tradimento può quindi dar diritto al risarcimento del danno quando diventa una lesione all´onore.
In una recente sentenza la Cassazione ha chiarito che, «sebbene sia riconosciuta la possibilità di chiedere danni anche nel contesto familiare, va rigettata l´istanza avanzata dalla moglie diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per i danni psico – fisici presuntivamente subiti a seguito della separazione e dell´infedeltà del marito se non vi è alcuna lesione dei diritti fondamentali della persona, atteso che l´unico fatto accertato era stata la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito che però, non si era concretata in un atteggiamento atto a determinare una lesione dell´integrità fisico – psichica della moglie ovvero dei suoi fondamentali diritti».
 
«I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l´addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell´illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell´art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell´azione di risarcimento relativa a detti danni (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante)» .

Avv. Rosaria Panariello