I Supremi Giudici di Cassazione, I Sezione Civile con Ordinanza n.6519 del 2019, conformemente a quanto deciso dai giudici in primo e secondo grado, hanno statuito che in tema di adottabilità del figlio risulta di fondamentale importanza il rapporto affettivo che i genitori riescono ad instaurare con lo stesso.
Se i genitori si mostrano anaffettivi ne consegue, infatti, l'adottabilità del minore che risulta essere l'unico rimedio praticabile nel superiore interesse del figlio, quando si verte, come nel caso di specie, in una situazione di mancata assistenza morale e materiale dei genitori (presupposti per l'applicazione della legge 4 maggio 1983, n. 184), consentendo così allo stesso di essere amato ed accudito acquisendo conseguentemente una certa stabilità psicofisica.
La legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione (titolata significativamente − a seguito della riforma introdotta con la legge n. 149/2001 − Diritto del minore a una famiglia) contiene un ampio sistema di misure finalizzate a tutelare l'interesse del minore a svilupparsi e a ricevere l'educazione nel proprio nucleo familiare d'origine. Questo diritto "naturale" del minore può venir meno solo in presenza di specifiche condizioni, per cui la sottrazione del minore alla famiglia va ritenuta l'"extrema ratio" cui ricorrere solo ove risultino insuperabili le difficoltà riscontrate nella famiglia di appartenenza nell'assicurare al figlio un ambiente"sano" e confacente alle proprie esigenze di vita.
I Giudici di Piazza Cavour, dunque, in relazione al caso sottoposto alla loro attenzione, hanno precisato l'irrilevanza del rapporto instaurato tra i genitori ed il figlio nato successivamente al minore per il quale viene chiesta l'adottabilità in virtù anche della circostanza che nonostante il verificarsi di incontri protetti, prontamente sospesi, tra il minore ed i genitori il rapporto affettivo sembrava non decollare derivando piuttosto al bimbo da tali incontri un profondo disagio con importanti ripercussioni anche sul suo comportamento.
Tra l'altro i Supremi Giudici in linea con quanto precedentemente statuito non ritengono possibile l'affidamento del minore alla nonna che a causa della sua età risultava, comunque, inidonea all'accudimento del nipote.
Escluso, dunque, che i ricorrenti potessero recuperare la propria capacità genitoriale in tempi brevi e compatibili con le necessità del minore di vivere in un contesto familiare stabile, e, rilevata l'inammissibilità, rappresentata dalla difesa dei genitori, del riferimento all'asserita parzialità degli operatori del servizio sociale nella redazione delle loro relazioni, trattandosi di fatto nuovo (che peraltro costituisce una mera illazione); non accolta la doglianza dei ricorrenti in ordine all'omesso accurato accertamento delle loro capacità genitoriali ed all'asserita irragionevolezza della diversa decisione sull'altra figlia minore dei ricorrenti, gli Ermellini ritengono inammissibile il ricorso.
Si allega ordinanza.