Inquadramento normativo: R.d. 14/12/1933, n. 1669; R.d. 21/12/1933, n. 1736; Legge 30/7/1951, n. 948; artt. 2016- 2017 c.c.
Cos'è l'ammortamento: L'ammortamento è la procedura con cui viene invalidato verso terzi il titolo di credito che è stato sottratto, smarrito o distrutto. In buona sostanza, tale procedura mira a fornire a chi lamenta la perdita di un titolo di credito, un documento che gli consenta di far valere il diritto incorporato nel titolo smarrito o distrutto; documento, questo, che costituisce una riproduzione del predetto titolo (Tribunale Salerno, sentenza del 21 aprile 2008).
Titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento: I titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento sono:
- assegno bancario e vaglia bancario su cui non è apposta la clausola "NON TRASFERIBILE";
- cambiale;
- titoli rappresentativi di depositi bancari (quali libretti, certificati e polizze di pegno al portatore).
Clausola di "non trasferibilità" sul titolo: La clausola di "non trasferibilità" mira a garantire che il pagamento del titolo avvenga solo a favore dell'effettivo beneficiario. Questo giustifica l'impossibilità di esperire la procedura di ammortamento in caso di smarrimento o furto (Tribunale Milano, sentenza del 9 novembre 2012).
Soggetti legittimati: Possono chiedere l'ammortamento i beneficiari, i possessori o i portatori del titolo.
Attività preliminari alla procedura di ammortamento: Prima di attivare la procedura di ammortamento, i soggetti legittimati devono denunciare il fatto all'istituto emittente e ai Carabinieri o alla Polizia.
Procedura di ammortamento: L'ammortamento va richiesto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Al ricorso va allegata la denuncia presentata all'istituto emittente e alle forze dell'ordine. Il Presidente del Tribunale, una volta ricevuto il ricorso, provvede al suo esame e pronunzia il decreto di ammortamento, autorizzando il pagamento dopo trenta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il decreto va notificato al debitore a cura del ricorrente.
Perché il decreto di ammortamento va notificato al debitore? La notifica del decreto di ammortamento al debitore ha il solo scopo di impedire che costui possa liberarsi pagando il titolo al detentore, ma non certo per consentirgli di fare opposizione al decreto stesso (Cass. 6890/87, Tribunale Cassino, sentenza 3 marzo 2015 ).
Costi procedura di ammortamento: I costi della procedura di ammortamento comprendono € 98,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 a titolo di diritti forfettizzati di notifica. Successivamente all'emissione del decreto di ammortamento, i costi da sostenere sono quelli relativi:
- alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- alla richiesta di copia del decreto;
- alla notifica di esso.
Opposizione del decreto di ammortamento: Il detentore del titolo può proporre opposizione dinanzi al Tribunale che ha emesso il decreto di ammortamento, con citazione da notificarsi sia al ricorrente che al debitore. Se l'opposizione è respinta, il titolo, depositato nel relativo giudizio di opposizione, è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Legittimazione a proporre opposizione:La legittimazione all'opposizione al decreto di ammortamento non può che competere unicamente al detentore del titolo, non già a tutti gli obbligati risultanti dallo stesso, i quali peraltro, dopo la pronuncia del decreto di ammortamento, ben possono proporre le ordinarie azioni di impugnazione e, in particolare, quella di accertamento negativo, per far riconoscere l'inesistenza dell'obbligazione documentata dal titolo ammortizzato (Cass. 20 maggio 1993 n.5744, Cass. n.6890/87, Cass. 1435/74; Tribunale di Salerno 21.04.2008, Tribunale Cassino, sentenza 3 marzo 2015 ).
Giudizio di opposizione: Nel giudizio di opposizione al decreto di ammortamento, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione stessa, è sufficiente che l'opponente sia in possesso del titolo. In tali casi, si presumono sia l'esistenza di un valido titolo acquisitivo sottostante e sia la buona fede dell'opponente. Con l'ovvia conseguente che spetta al ricorrente opposto dimostrare che l'opponente è entrato in possesso del titolo in mala fede e, quindi, fraudolentemente (Tribunale Vicenza, sentenza del 28 maggio 2012).
Mancata opposizione del decreto di ammortamento: Se nessuno oppone il decreto di ammortamento, quest'ultimo diventa definitivo e il ricorrente dovrà richiedere il certificato di non interposta opposizione, sostenendo i seguenti costi:
- una marca da € 16,00 atti giudiziari;
- una marca da € 3,84 per diritti di cancelleria;
- una marca da € 16,00 per atti amministrativi.