Di Elsa Sapienza su Martedì, 19 Settembre 2023
Categoria: Legge e Diritto

Alunno disabile e diritto ad un insegnate di sostegno specializzata.

 L'assegnazione di un insegnante di sostegno costituisce per l'alunno con problemi di disabilità, un diritto e come tale deve essere individuato sulla base delle specifiche difficoltà riscontrate nell'area dell' apprendimento.

Tali difficoltà costituiscono chiaramente delle variabili da individuare da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia, o grazie agli interventi attuati.

A tal riguardo ricordiamo la sentenza 880/2014, passata in giudicato in quanto non impugnata che ha stabilito, nel caso in questione riguardante una minore affetta da cecità, che ella avesse diritto ad una serie di accorgimenti.

E cioè all'individuazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille; all'adattamento dei libri di testo e di tutti gli strumenti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico in linguaggio Braille; ad avere un esperto in comunicazione con competenze tiflotecniche e tiflodidattiche.

Nonostante la chiarezza della sentenza citata, la minore, durante tutto il percorso scolastico dalla scuola primaria fino alle scuole superiori, si è vista assegnare sempre insegnanti di sostegno non specializzati , alcuni in possesso del titolo di specializzazione polivalente altri sprovvisti anche di tale titolo e comunque sempre non conoscitori del sistema di scrittura Braille e privi di competenze in tiflotecnica e tiflodidattica.

I genitori, quindi, sono stati costretti a ricorrere alla giustizia amministrativa per chiedere, oltre all'accertamento del diritto della minore ad avere un insegnante specializzato in Braille ed esperto in tiflotecnica e tiflodidattica, l'annullamento del provvedimento di assegnazione dell'insegnante di sostegno.

Il TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, ha accolto il ricorso con la sentenza n. 208/2016 del 02/02/2016 ed annullato il provvedimento di assegnazione dell'insegnante non specializzato.

Il MIUR ha quindi proposto ricorso in appello ritenendo la sentenza errata laddove ha reputato inadempiente l'amministrazione scolastica, asserendo che, al contrario l'istituzione si era adoperata in tutti i modi senza però riuscire a reperire un insegnante di sostegno specializzata ed ancora sostenendo che, in ogni caso la normativa vigente in materia di formazione degli insegnanti di sostegno e cioè il D.M. n. 249/2010 e il D.M. 30 settembre 2011, non prevede l'insegnante di sostegno specializzato in Braille.

D'altronde, gli insegnanti di sostegno si formano attraverso la partecipazione ai corsi di specializzazione delle SSIS per cui posseggono un titolo polivalente e non sono in possesso di una formazione specifica.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5851/2018 ha però rigettato tutti i motivi di appello del MIUR e andando ben oltre la richiesta specializzazione e conoscenza del BRAILLE.

Dice infatti il Consiglio che in primis nulla questio sul diritto della minore ad avere un insegnante di sostegno specializzato nella lingua Braille.

Il docente assegnato deve infatti possedere le competenze necessarie e idonee a favorire l'integrazione dell'alunno nel contesto scolastico, altrimenti trattasi solo di una presenza inutile. La specializzazione deve essere parametrata e definita in base alla tipologia ed alla consistenza dell'handicap con cui il docente si rapporta.

Nel caso in questione, non si tratta solo di conoscere il codice BRAILLE o l'uso di qualche strumento tiflologico, ma, anche le modalità di approccio dell'alunno all'uso degli strumenti didattici; la conoscenza delle modalità di progettazione degli spazi e dell'organizzazione in classe; la conoscenza di tutte le fasi riguardanti l'autonomia personale, l'educazione senso-percettiva, l'uso del linguaggio appropriato per evitare l'eccessivo verbalismo tipico dei non vedenti ecc.

Solo così può essere assicurata la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che deve garantire l'istituzione scolastica.

Inoltre, la sentenza in questione è di fondamentale importanza in quanto afferma essere il diritto del disabile all'istruzione ed all'integrazione preminente, tanto che è obbligo dell'istituzione scolastica ricorrere anche a canali diversi se all'interno delle graduatorie non si riesce a trovare un insegnante di sostegno specializzato.

Esiste, inoltre, un obbligo anche per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap, oltre al fatto che occorre garantire attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

In altre parole, la presenza di un esperto incaricato dall'ente locale, con le competenze specifiche per la disabilità dell'alunno, non esclude la presenza del docente di sostegno e che lo stesso sia parimenti specializzato.

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