Con sentenza n. 10132 del 19 ottobre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che, nel caso di alunno con grave disabilità, deve essere riconosciuto a quest'ultimo il diritto all'insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo all'amministrazione intimata fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui tale diritto si fonda, ossia disabilità grave e necessità dell'indicato rapporto al fine dell'effettività della frequenza scolastica, a nulla rilevando la carenza di risorse economiche lamentata dall'istituto scolastico. E ciò in considerazione del fatto che tale carenza non può, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393). Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale dell'alunno con grave disabilità, hanno impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico ha assegnato al minore 6 ore di sostegno e 7 ore di assistenza educativa culturale. Tale provvedimento, la cui adozione è stata giustificata dalla carenza di risorse interne, a parere dei ricorrenti, è illegittimo perché, stante la gravità della disabilità del figlio, quest'ultimo necessiterebbe dell'insegnante di sostegno con rapporto 1-1. Secondo i genitori, inoltre, l'illegittimità del provvedimento in questione deriverebbe anche dal fatto che le motivazioni per le quali al minore non sono state garantite le 18 ore settimanali di sostegno e le 20 ore di assistenza educativa culturale che, in tali frangenti sarebbero state necessarie, concernono esclusivamente questioni di mero bilancio. Le amministrazioni opposte (Ministero e Comune), si sono costituite in giudizio. In particolare, il Comune ha eccepito, innanzitutto, il difetto di giurisdizione e nel merito il fatto che:
- l'assistente educativo culturale (AEC) non è adibito né a mansioni didattiche, né a mansioni di assistenza di base;
- è compito del dirigente scolastico dover garantire l'assistenza di base attraverso l'organizzazione del personale ATO/OTA (ossia degli ausiliari tecnici addetti all'assistenza e degli operatori tecnici addetti all'assistenza);
- l'erogazione dei servizi riconosciuti dalla l. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è applicabile "nell'ambito delle risorse disponibili" (art. 6, comma 2);
- da novembre 2016 alla fine dell'anno scolastico le ore settimanali di AEC assegnate sono state aumentate e quelle usufruite dal minore sono state n. 14.
Il Tar Lazio adito, preliminarmente, afferma che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune è infondata. Infatti, i Giudici amministrativi chiariscono che i provvedimenti delle amministrazioni scolastiche con cui è attribuito all'alunno disabile un numero inferiore di ore rispetto a quello previsto dalla proposta individuale, rientra nella giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa, di cui all'art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo. E ciò in considerazione del fatto che detti provvedimenti riguardano proprio un pubblico servizio, quale appunto l'istruzione. La competenza del Giudice amministrativo, peraltro, resta ferma anche ove nelle controversie concernenti detti provvedimenti si facciano valere questioni aventi ad oggetto diritti soggettivi. E questo in virtù del richiamo che l'art. 7, comma 5, dello stesso codice su richiamato fa dell'art. 133 (« nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi») (Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393). Chiarito questo in via preliminare, il TAR passa all'esame del ricorso nel merito. Innanzitutto, esso inquadra il diritto all'istruzione del disabile, ripercorrendo i principi chiave in punto. In particolare, i Giudici amministrativi stabiliscono che tale diritto è riconosciuto, da un lato, dall'art. 38, comma 3, Cost., secondo cui i disabili hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale e, dall'altro, dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost.
In buona sostanza, si tratta di un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. Con l'ovvia conseguenza che sarà illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. Tale illegittimità, inoltre, appare ancora più evidente ove si consideri che sia la legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, che il d.lgs. 297/1994, recante le disposizioni legislative in materia di istruzione, stabiliscono in maniera inconfutabile il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile. Ne discende che difronte ad un alunno con disabilità grave accertata dagli organi competenti, il dirigente scolastico non può assegnare allo studente un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario. Un provvedimento contrario, infatti, priverebbe di effetti concreti le statuizioni operate dall'organo collegiale competente a stabilire la gravità dell'handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave. Con l'ovvia conseguenza che, in questi casi, riconoscere all'alunno un monte-ore inferiore a quello stabilito sarebbe illegittimo e tale illegittimità non verrebbe meno, neanche ove detto riconoscimento fosse giustificato dalla carenza di risorse economiche a disposizione dell'istituto scolastico. E ciò in considerazione del fatto che, a parere del TAR, detta carenza non può, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393). Orbene, tornando al caso di specie, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, ritenendo che, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, deve essere riconosciuto al minore il diritto all'insegnante di sostegno secondo il rapporto 1-1, fino a quando non risultino documentalmente modificate le condizioni su cui tale diritto si fonda (disabilità grave e necessità dell'indicato rapporto al fine dell'effettività della frequenza scolastica).