Di Daniela Bianco su Martedì, 11 Settembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto di famiglia e minorile

Allontanamento dalla casa coniugale: quali conseguenze in mancanza di una “giusta causa”?

Cosa succede se uno dei coniugi decide volontariamente di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare? Diverse sono le conseguenze a seconda dei casi che saranno oggetto di esame nella rubrica di oggi.

L'allontanamento dalla casa familiare viene disciplinato dall'art.146 c.c. , disposizione che mira a tutelare il fondamentale obbligo di coabitazione di cui all'art. 143 del c.c., prevedendo espressamente al secondo comma, come sarà meglio specificato, i casi di legittima interruzione della convivenza.

L'allontanamento definitivo di uno dei coniugi, che sia volontario ed in assenza di giusta causa, può causare anche una lesione degli altri importanti doveri di assistenza e di collaborazione derivanti dal matrimonio, considerato che nella maggioranza dei casi il coniuge allontanatosi si sottrae alle obbligazioni di natura economica verso il coniuge e verso i figli.

Ciò ovviamente non accade se il coniuge allontanatosi non viene meno ai doveri di assistenza verso i familiari da cui si è allontanato.

Cosa deve quindi intendersi per "giusta causa"?

La giurisprudenza ha definito giusta causa una "situazione di fatto di per sé incompatibile con la protrazione di quella convivenza, tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare".

La coabitazione potrebbe essere in taluni casi pregiudizievole per l'incolumità psicologica e materiale dell'altro coniuge e dei figli, soprattutto se minori.

A titolo esemplificativo costituiscono "giusta causa": la violenza domestica, i maltrattamenti sia fisici che psicologici subiti o effettuati dal coniuge nei confronti dei figli, abusi verso i figli, la mancanza di intesa sessuale, l'ingerenza della suocera nella vita della coppia.

In questi casi il coniuge che si allontana è vittima dei comportamenti dell'altro e non è di certo tollerabile che permanga ad abitare nella casa coniugale.

Resta inteso che spetterà al Giudice di merito verificare la gravità di determinate situazioni in relazione al caso concreto, poiché la valutazione dell'intollerabilità della convivenza spesso si presta spesso ad interpretazioni personali.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito nell'eventuale giudizio di separazione (sul punto cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2016, n. 25966).

L'art. 146 c.c. come anticipato, prevede al suo secondo comma che "la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare".

Quindi nel caso in cui viene presentata domanda di separazione l'allontanamento del coniuge non può essere connotato dal illiceità. In tali casi il coniuge allontanatosi non perde perciò il diritto all'assistenza materiale e morale da parte dell'altro coniuge

Nella maggioranza dei casi, il coniuge che si allontana dalla residenza familiare è quello che subisce comportamenti che lo inducono ad allontanarsi e a chiedere la separazione.

Spesso accade che sia anche il coniuge che realizza quei comportamenti (per esempio il coniuge maltrattante o infedele) a decidere di allontanarsi da casa e magari a presentare domanda di separazione. In tal caso la pronuncia di addebito potrà conseguire all'accertamento di altre violazioni dei doveri coniugali e della loro incidenza causale sulla crisi del matrimonio ma non all'allontanamento in sé.

Succede non di rado però che uno dei coniugi si allontani ed all'allontanamento non segua la presentazione del ricorso di separazione, poiché si attende che sia l'altro coniuge ad agire.

In questo caso per tale allontanamento potrà esserci addebito della separazione.

La Suprema Corte ha recentemente ritenuto che se un coniuge prova che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi a essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di fornire semmai la prova contraria che quel comportamento fosse giustificato da una giusta causa.

Con sentenza del 10 maggio 2017, n. 11448 la Suprema Corte ha confermato un orientamento già consolidato, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non puo' fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c., pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era gia' maturata una situazione di intollerabilita' della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.

L'allontanamento ingiustificato come violazione di un dovere coniugale di coabitazione è sempre causa di addebito a meno che il coniuge allontanatosi non provi che quell'allontanamento era giustificato dalla preesistenza di una condizione di intollerabilità della convivenza (Cass. civ. Sez. I, 10 giugno 2005, n. 12373; Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2000, n. 10682; Cass. civ. Sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10648; Cass. civ. Sez. I, 28 agosto 1996, n. 7920)

Quali le conseguenze dell'allontanamento dalla casa coniugale oltre all'eventuale addebito della separazione?

L'art. 146 c.c. al primo comma, stabilisce quale conseguenza dell'allontanamento ingiustificato la perdita del sostegno morale e materiale da parte dell'altro coniuge, obblighi che derivano dal matrimonio 8art. 143 c.c.

Allo stesso modo a carico del coniuge che è stato abbandonato non sussiste il dovere di assistere chi si è allontanato senza giusta causa.

Quanto stabilito nell'art. 146 c.c. circa la sospensione del diritto all'assistenza materiale di cui non può però essere esteso ai diritti alimentari a cui si riferiscono le disposizioni dall'art. 433 in poi del codice civile.

Anche l'addebito della separazione infatti non produce la perdita dei diritti alimentari (art. 156, terzo comma, secondo cui, quanto alle conseguenze dell'addebito sui rapporti patrimoniali tra i coniugi prevede che "resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti").

Il comportamento del coniuge che ha abbandonato la casa coniugale, seguito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale del coniuge e dei figli rileva anche penalmente.

Art. 570 c.p.: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie , si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

L'art. 570 c.p. punisce infatti la condotta di chi allontanatosi dalla residenza familiare, si sottrae agli obblighi di assistenza materiale o morale nei confronti del coniuge e dei figli.

Pertanto necessario un previo parere legale prima di adottare un comportamento che potrebbe risultare pregiudizievole in attesa del formalizzarsi della separazione personale dal coniuge.

Di seguito alcune massime in materia di allontanamento della casa familiare.

Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2016, n. 25966.

L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa.

Cass. civ., sez. I, 08-05-2013, n. 10719.

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilità.

Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria

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