Di Giovanni Di Martino su Mercoledì, 16 Maggio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Alle Sezioni Unite criteri per la pena da applicare nell´ omicidio stradale

Con l´ordinanza n. 21286 del 14 maggio 2018, i giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno deciso di devolvere alla valutazione delle Sezioni Unite la seguente questione: "se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell´evento"

I Fatti
Il ricorrente proponeva impugnazione per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato per il reato p. e p. dall´art. 589-bis cod.pen., commesso 28 agosto 2016. Per l´esattezza la condotta alla guida del ricorrente che causò la morte della persona offesa, investito in prossimità di un attraversamento pedonale, fu posta in essere il 20 gennaio del 2016, mentre il decesso della vittima avvenne, a causa degli esiti dei traumi subiti in occasione del sinistro stradale, il 28 agosto dello stesso anno.
Con il ricorso proposto il ricorrente lamentava la violazione di legge in riferimento al fatto che il reato ascrittogli ex art. 589-bis cod.pen. é stato introdotto nel nostro codice penale in epoca successiva alla condotta contestata. Al momento del verificarsi della condotta era in vigore una disciplina che prevedeva una pena assai inferiore rispetto a quella introdotta con la figura autonoma del reato di "omicidio stradale".
Secondo il ricorrente la pena applicata, era illegittima, per violazione degli artt. 25 Cost., 7 Convenzione E.D.U. e 2 cod.pen. in quanto l´applicazione della nuova disciplina viola il principio di prevedibilità delle conseguenze penali della condotta, affermato dalla Corte Costituzionale.

Ragioni della decisione
I giudici di legittimità innanzitutto si sono preoccupati di esaminare le condizioni di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento per ragioni inerenti alla pena. Dopo una approfondita disamina hanno concluso per considerare ammissibile il ricorso. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto infatti il ricorso idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, in quanto nella sentenza emessa ex art. 444 c.p.p la pena applicata rientra in " una particolare ipotesi di pena illegale, che nella specie sarebbe divenuta tale per effetto del mutamento della forbice edittale riferita allo stesso fatto, intervenuto fra il momento della condotta e il momento dell´evento".
Al fine di individuare la corretta soluzione alla questione posta, occorre far presente che la giurisprudenza richiama la legge penale in vigore al momento di commissione del reato. Secondo l´indirizzo prevalente ("criterio dell´evento") per i reati di evento, come quello di omicidio stradale, tale momento coincide con quello in cui si verifica l´evento morte a prescindere da quando la condotta è stata posta in essere; il reato si consuma con il verificarsi dell´evento. (Sez. 4, Sentenza n. 22379 del 17/04/2015, Sandrucci e altri, n.m.).
Il Collegio, dopo aver richiamato un orientamento giurisprudenziale risalente( Sez. 4, n. 8448 del 05/10/1972, Bartesaghi, Rv. 122686), secondo cui, va applicato il "criterio della condotta" che indica come legge da applicare quella vigente al momento dell´esecuzione dell´attività del reo e non già quella del momento in cui si é verificato l´evento, ritiene di dover aderire, al criterio della condotta, quanto meno con riferimento alle fattispecie come quella in esame (che é inquadrabile tra i reati colposi a forma libera).
Secondo i giudici della Quarta Sezione l´adozione del "criterio dell´evento" pone seri problemi di contrasto oltre che all´art 3 della Cost., al principio di legalità di cui all´art. 25, comma 2, Cost. che impone la preventiva conoscibilità non solo del precetto ma anche della sanzione.
Infine l´adozione del criterio dell´evento pone altri profili di contrasto al principio di adesione dell´ordinamento interno ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, Cost.), con particolare riguardo ai principi, enunciati dall´art. 7 della Convenzione dei Diritti dell´Uomo e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di "accessibilità" della norma penale per il destinatario (sia sotto il profilo del precetto, sia sotto il profilo della sanzione) e di "prevedibilità" delle conseguenze della sua condotta in caso di trasgressione di precetti penali.
Per l´accertato contrasto tra i vari orientamenti i giurisprudenziali, il Collegio ha ravvisato che nel caso in esame, vi siano le condizioni per devolvere la questione alle Sezioni Unite, a norma dell´art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
Si allega testo dell´ordinanza
Avv. Giovanni Di Martino
Documenti allegati
Dimensione: 105,87 KB