Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 26 Gennaio 2022
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Alla nullità della cartella di pagamento notificata da pec non ufficiale consegue la sospensione del pignoramento presso terzi?

Riferimenti normativi: Artt.26 - 72 D.P.R.n.602/73 - Artt. 4 e 16, comma 12, D.L.n. 179/12

Focus: La cartella di pagamento notificata dall'Ente di riscossione è viziata da nullità se proveniente da un indirizzo pec non istituzionale e comporta la sospensione del pignoramento presso terzi.

Principi generali: L'Art.26 D.P.R.n.602/73, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, dispone che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale". La norma ammette la notificazione di atti tributari sostanziali tramite la posta elettronica certificata. Infatti, in merito alle modalità di notifica essa stabilisce che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

E' indirizzo giurisprudenziale consolidato che la notifica della cartella di pagamento inviata da pec non ufficiale è nulla. La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 17346/19, in materia di notifica di atti civili, aveva osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata ed insanabile se il notificante utilizza il proprio "indirizzo di posta elettronica certificata" non risultante da pubblichi elenchi, ai sensi dell'art.3-bis L.n.53/94. Ciò al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificato tenuto conto delle frequenti truffe informatiche che tentano di ingannare il destinatario utilizzando indirizzi, anche certificati, che riportano gli estremi delle pubbliche amministrazioni. Le Commissioni tributarie in più occasioni hanno richiamato tale principio civilistico anche per la notifica degli atti tributari il cui mittente ha l'onere di utilizzare un proprio indirizzo pec presente nei pubblici registri, pena la nullità della stessa notifica che deve ritenersi giuridicamente inesistente, atteso che tale vizio non viene sanato neanche dall'avvenuta impugnazione della cartella ( C.T.P. Perugia sent.n.379/19; C.T.P. Napoli sent.5232/2020; C.T.P. Roma sent.n.2799/2020; C.T.P. Reggio Calabria sent.3369/2021). L'Agente di riscossione a seguito della notifica della cartella di pagamento, che costituisce titolo esecutivo, può procedere al pignoramento presso terzi. Nel caso in cui l'atto di pignoramento presso terzi venga impugnato ed annullato per irritualità della notifica, effettuata con pec del mittente non riportata nell'elenco ufficiale IPA - indice delle pubbliche amministrazioni-, il debito tributario verrà meno anche se la precedente cartella di pagamento, anch'essa notificata irritualmente, non sia stata a suo tempo impugnata.

Ciò è stato ribadito recentemente dal Tribunale di Pordenone nell'esecuzione n.827/2021 R.G.E. per pignoramento di crediti presso terzi emesso, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R.n. 602/73, in merito all'istanza di sospensione proposta dalla società esecutata con opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Nella fattispecie il giudice dell'esecuzione ha ritenuto fondata l'opposizione della società esecutata la quale ha rilevato che sia il pignoramento sia le cartelle esattoriali che ne costituiscono il presupposto sono state notificate da indirizzo PEC del mittente non presente negli Elenchi Pubblici (artt. 4 e 16, comma 12, D.L.n. 179/12), quindi, senza rispettare la normativa vigente. E' stata richiamata, a tal proposito, la giurisprudenza tributaria dominante (Cass.Ordinanza n.17346/19) secondo la quale la notificazione è viziata laddove il notificante abbia utilizzato un "indirizzo non risultante dai predetti elenchi". Si potrebbe eccepire che l'impugnazione del pignoramento avrebbe costituito una sanatoria per aver raggiunto comunque lo scopo. Nel caso di specie, però, non si poteva pervenire a tale conclusione in quanto anche le cartelle esattoriali erano state notificate allo stesso modo e, quindi, la sussistenza del vizio determinava l'illegittimità dell'atto impugnato e dell'atto presupposto (illegittimità derivata), cioè della cartella di pagamento. Di conseguenza il giudice ha accolto l'istanza di sospensione della società ed ha sospeso l'efficacia del pignoramento di crediti presso terzi, emesso ai sensi dell'art. 72 bis del D.p.r. 602/73 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, condannando il creditore procedente opposto alla rifusione delle spese in favore dell'opponente.

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