Il cosiddetto "algoritmo" è il sistema utilizzato dal Ministero dell'Istruzione per assegnare nelle scuole gli insegnanti supplenti,.
Tramite questo sistema, dovevano essere abbinati 850 mila aspiranti supplenti a un cattedra praticamente in un batter d'occhio.
Invece, è accaduto che l'algoritmo ha accumulato tantissimi errori di cui purtroppo ancora oggi stanno pagando le conseguenze negative studenti, insegnanti e famiglie.
Pertanto, per mero errore è stato assegnato il posto a chi aveva meno titoli, o ancora è stato assegnato il sostegno a chi doveva coprire una materia.
Insomma, il Ministero sta dovendo ancora verificare i danni tramite lo scorrimento delle graduatorie per accertare eventuali errori di assegnazione dei punteggi.
Soltanto nella città di Milano, sono risultati su circa 332 scuole circa 1800 errori nell'assegnazione di 11 mila supplenze, errori che non sarà possibile sanare in toto.
Ma come funziona, o meglio, come avrebbe dovuto funzionare l'algoritmo?
L'algoritmo, detto Nrmp (National resident matcing program match) esamina i candidati e i loro curriculum e sulla base delle preferenze procede all'abbinamento facendo così scattare l'assegnazione provvisoria.
Provvisoria, in quanto nel caso dovesse esserci un candidato con un punteggio più alto e con la stessa preferenza, quest'ultimo avrebbe la meglio.
E così fino all'esaurimento delle graduatorie, che avrebbero dovuto vedere al primo posto la persona con il curriculum migliore.
Così, tuttavia, non è andata.
Allo stesso modo, l'algoritmo avrebbe dovuto gestire abbinamenti specifici tra curriculum dei candidati e cattedre.
Tuttavia, il sistema si è rivelato un disastro nonostante inizialmente fossero stati fatti dei test di collaudo che sembravano essere positivi.
Con l'aggravante che, ancora, non si è ancora capito per quale ragione e nessuno, né la società capofila dell'appalto, né lo stesso Ministero ha commentato l'accaduto.
Nel frattempo fioccano i ricorsi.
Ad esempio il Tribunale del Lavoro di Velletri con ordinanza 5211 del 07/12/22, ha dichiarato illegittimo l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione in un caso nel quale, esso ha operato nel senso di non considerare il punteggio come elemento essenziale.
Il giudice nella motivazione scrive che, risulta provato che siano stati inseriti aspiranti che si trovavano, rispetto al ricorrente, in una posizione inferiore nella graduatoria di riferimento.
E' quindi palese, la violazione dei principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.
Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine, sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo, che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.
Nel ricostruire la vicenda il Tribunale ha accolto la tesi dell'urgenza della procedura, in quanto l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.
Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale del lavoro di Velletri riconosce il diritto del docente all'assegnazione di uno degli incarichi, al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente, attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati all'inizio dell'anno scolastico.
Un'altra ordinanza, del Tribunale di Cagliari dà ragione ad una docente ricorrente per la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato su posto di sostegno dalle graduatorie provinciali per le supplenze per le quali risultava in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
Anche in questo caso si è verificato il malfunzionamento dell'algoritmo nella parte che non prevede l'assegnazione di supplenze in turni successivi di nomina ai candidati collocati con il miglior punteggio, ma riparte dall'ultimo nominato con punteggio inferiore.
La rinuncia ad una o più sedi non presenti nel turno di nomina al quale si partecipa non può essere giustificazione plausibile, secondo il Giudice, per non avere il diritto di partecipare alla procedura.
Nella domanda infatti si è rinunciato ad una sede, non alla procedura.
Insomma, si prevede che i casi in cui si verificherà esserci stato un malfunzionamento dell'algoritmo saranno verosimilmente ancora molti!