Riferimenti normativi: Artt. 892 - 896 c.c.
Focus: Gli alberi presenti nelle parti comuni degli edifici condominiali possono costituire un pericolo sia per la compagine condominiale che per gli edifici confinanti. Su chi incombe l'onere della loro manutenzione e messa in sicurezza per evitare pericolo di danni?
Principi generali: E' regola generale che gli alberi sono di proprietà di tutti i condòmini. Ciò incontra eccezioni nel caso in cui sussista una diversa disposizione del titolo, quali l'atto di acquisto o il regolamento condominiale contrattuale, e anche in caso di alberi piantati dal singolo condòmino nel giardino comune, che, nonostante si trovino in uno spazio comune, sono sempre di proprietà individuale la cui manutenzione spetta al singolo condòmino che è anche responsabile degli eventuali danni causati dallo stesso (art. 1172 c.c.). Il rispetto delle distanze legali nella disposizione degli alberi, specie se posti vicino ad un confine (art.892 c.c.) è importante al fine di stabilire un'eventuale responsabilità condominiale.
Dal codice civile si evince che colui che vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti locali;in mancanza dei quali vanno osservate le distanze stabilite dagli usi locali (tenuti in raccolte presso le Camere di Commercio provinciali). Se i primi due atti non dispongono alcunché in merito si deve far riferimento all'art.892 c.c. le cui disposizioni intervengono in via residuale sulle specifiche distanze. Pertanto, a meno che non sia acquisito il diritto, contenuto in norme locali di riferimento, a mantenere gli alberi a distanza inferiore, ai fini del rispetto delle distanze degli alberi dal confine per gli alberi ad alto fusto va osservata la distanza di tre metri dal confine, per quelli di non alto fusto va osservata la distanza di almeno un metro e mezzo dal confine. Con le delibere assembleari vengono decisi tutti gli interventi necessari per la manutenzione e la preservazione degli alberi condominiali e le relative spese, suddivise per millesimi di proprietà. Se i rami degli alberi condominiali invadono la proprietà del vicino, ai sensi dell'art. 896 c.c., i vicini del condomìnio possono in qualunque tempo costringere il condomìnio stesso a tagliarli. Se, invece, la proprietà del vicino è invasa dalle radici degli alberi, i medesimi vicini possono autonomamente provvedere a tagliarle, salvi, però, in entrambi i casi, i regolamenti e gli usi locali.
Oltre alla manutenzione, l'assemblea può anche deliberare l'abbatti-mento degli alberi, ma ciò richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condomìnio poiché la distruzione di un bene comune deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. (Corte d'Appello di Roma 6 febbraio 2008 n. 478). Ad avviso della Suprema Corte, è sufficiente, invece, la maggioranza dei condòmini per deliberare, in merito alla modifica della destinazione d'uso da giardino a parcheggio, l'abbattimento di alberi di alto fusto di una piccola parte di un'area condominiale che ha un' estensione ridotta rispetto alla superficie complessiva (Cass. 12 luglio 2011 n.15319).
All'amministratore, invece, in generale, spettano i piccoli interventi di manutenzione ordinaria e quegli interventi manutentori urgenti, necessari per evitare danni a cose e persone ( art.1135 c.c.), di cui deve riferire alla prima assemblea, come nel caso in cui sia necessario abbattere un albero che risulti pericolante per il maltempo.In presenza di una relazione che documenta lo stato di necrosi dei tronchi, anche in assenza di una specifica delibera, l'amministratore deve compiere, secondo quanto disposto dall'articolo 1130 c.c., atti urgenti necessari ad evitare che si verifichino pericoli per i condòmini. Giova, a tal proposito ricordare il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 679 del 14 gennaio 2016 secondo cui la tutela della salute è prioritaria rispetto al diritto del decoro architettonico.