Il cosiddetto "Decreto Aiuti" - D.L. 50/2022 -, e nello specifico l'art. 3, ha previsto un credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori; i costi detassabili devono fare riferimento ai veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio di attività di trasporto, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e il decreto direttoriale del 29 luglio 2022 hanno finalmente definito le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'agevolazione, pari ad Euro 496.945.000.
Per il riconoscimento del credito d'imposta, i destinatari del beneficio devono presentare l'istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo gli specifici modelli messi a disposizione.
La presentazione delle istanze per richiedere il credito d'imposta avviene, attraverso la suddetta piattaforma, a decorrere da oggi 12 settembre 2022 ore 15.00 e sarà fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.
Attenzione però. Il credito d'imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze -click day - e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 comma 53 della Legge 244/2007 e art. 24 34 della Legge 388/2000. Dunque prima si presenta l'istanza è più possibilità abbiamo di vedersi riconoscere il diritto al credito d'imposta.
Il modello F24 con la presenza del credito d'imposta accordato potrà essere trasmesso unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati; il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
L'impiego del click day per la distribuzione del bonus ha sollevato pesanti critiche da più parti. Critiche che non possono che essere totalmente condivise, dato che il ricorso al click day suscita forti dubbi di incostituzionalità. La sproporzione tra risorse disponibili e l'elevato numero di domande che verrebbero presentate, renderebbero infatti la selezione puramente casuale, esaurendosi in un arco di tempo brevissimo e dipendendo unicamente dalla potenza delle apparecchiature informatiche impiegate dai richiedenti stessi o dai professionisti che li assistono nella compilazione e invio delle domande.
Rimane però l'auspicio che in questi giorni bui si possa guardare ai problemi strutturali del sistema economico Italia da una prospettiva diversa. Uno Stato democratico e innovatore che lavora in sinergia con il mondo imprenditoriale, non può permettersi di essere un Paese che premia imprenditori o che assicura misure di equità fiscale sulla base del click più veloce. Una volta sopravvissuti a questa emergenza energetica - perchè sopravviveremo, necessariamente - sarà obbligatorio rimettere in moto l'economia italiana e le decisioni sull'attribuzione di risorse pubbliche a ciò destinate non possono e non devono essere demandate ad un iniquo e veloce click.
Meditate contribuenti, meditate.