Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 03 Gennaio 2022
Categoria: Fisco e Tributi

Al via l’Assegno Unico per i figli

Nella giornata di giovedì scorso 30 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 230/2021, attuativo dell'assegno unico per figli a carico, introdotto precedentemente con la Legge n. 46/2021 che ne ha contornato i dettami generali. La misura è già operativa dal 01 gennaio 2022, e da tale data potrà essere richiesta all'I.N.P.S. e sarà erogata dal 1° marzo 2022; il provvedimento comporta anche l'abrogazione di alcuni istituti.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2022 sono stati aboliti il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all'art. 1 commi 353 e 348-349 della Legge n. 232/2016 e l'assegno di natalità - bonus bebè – previsto dall'art. 1 comma 125 della L. 190/2014.

Dal 1° marzo 2022 verranno meno invece:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della Legge n. 448/1998;

- le detrazioni fiscali per figli a carico previste dall'art. 12 comma 1 lett. c) e 1-bis) del Testo Unico Imposte Dirette;

- l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955;

- l'assegno unico "ponte" introdotto dal D.L. n. 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2021 viene comunque prorogata al 28 febbraio 2021.

La fruizione della misura di sostegno è assicurata a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività, e viene riconosciuto:

- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;

- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolgimento di un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

- per ciascun figlio con disabilità a carico, con una modulazione dell'importo in relazione all'età e al grado di disabilità.

Inoltre la norma richiede anche il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti concernenti profili di cittadinanza, residenza e soggiorno, ossia: essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L'importo spettante varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico. L'importo mensile è definito dalla Tabella allegata alla norma che ci occupa, con un importo base, per ciascun figlio minore, pari a 175 euro, che spettano in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riducono gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo base è pari a 85 euro mensili per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, importo che scende a 25 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figli successivi al secondo, qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni e per ciascun figlio con disabilità, vengono previste maggiorazioni degli importi.

La richiesta dovrà essere presentata all'INPS tramite i patronati, caf o a mezzo del portale del cittadino; l'assegno sarà concesso sotto forma di credito d'imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro; in tale ultimo caso, qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno sarà corrisposto congiuntamente a quest'ultimo.

Una riforma tanto attesa e che introduce un criterio di uguaglianza e giustizia sociale; dal 2022 infatti, tutti i figli sono finalmente uguali agli occhi dell'Inps, senza differenze tra figli di dipendenti o figli di professionisti e/o autonomi.

Meditate contribuenti, meditate.

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