Di Irene Coppolino su Mercoledì, 18 Maggio 2022
Categoria: Istituzioni e Società

AI: quale sarà il futuro delle macchine?

L'Intelligenza Artificiale (AI) è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. 

Essa permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi.Il computer riceve i dati, già preparati o raccolti, li processa e risponde. 

I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia.

L'obiettivo dell'Intelligenza Artificiale non è solamente quello di sviluppare un'AI capace di replicare il funzionamento del cervello umano, bensì quello di implementare una tecnologia in grado di esprimere anche altre caratteristiche tipiche degli esseri umani.         

Ci si chiede, cioè, se sarà possibile ottenere un'intelligenza artificiale cosciente della propria esistenza e, dunque, anche delle attività da essa poste in essere. 

Al di là di queste valutazioni sul tema dell'approccio trasversale che riguarda la materia, è bene analizzare alcuni profili relativi al settore dell'intelligenza artificiale e della proprietà intellettuale, nello specifico concentrandoci sul versante del rapporto tra AI e diritto d'autore. 

Quando parliamo di diritto d'autore, alla luce della normativa vigente in materia (Legge n. 633 del 1941) intendiamo quella tutela che l'ordinamento accorda alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia la forma o il modo di espressione. 

Soggetto del diritto d'autore è il creatore dell'opera, sia essa individuale oppure collettiva. In generale, la tutela accordata dal diritto d'autore è riferibile all'autore inteso come persona fisica.  

Ci si pone, dunque, l'interrogativo circa la possibilità di riferire il diritto d'autore alle opere ottenute mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale: infatti, i sistemi più moderni di AI sono in grado di compiere sempre più attività, tra le quali figurano anche quelle artistiche che, normalmente, sono state da sempre realizzate da esseri umani. 

Infatti, posto che nel settore industriale si riesce più facilmente ad immaginare l'impiego di un algoritmo di AI nello svolgimento di un dato compito, in ambito artistico il discorso muta notevolmente.

Ciononostante, è ben possibile che, allo stato attuale, l'applicazione dell'AI consenta la realizzazione di opere che, qualora fossero compiute da un essere umano, verrebbero tutelate dal diritto d'autore.  

Possiamo dunque chiederci quale sia il destino di opere di tal sorta sul presupposto che, attualmente, i sistemi di intelligenza artificiale non sono dotati di personalità giuridica.

Generalmente, si ritiene autore dell'opera realizzata tramite un computer colui che è artefice della configurazione della macchina funzionale alla creazione dell'opera stessa. Invece, non è previsto il riconoscimento del diritto morale d'autore per le opere realizzate mediante l'impiego di una macchina e/o computer. 

I regolamenti dell'Unione Europea, la giurisprudenza e la nostra normativa sembrano confermare l'assenza di apertura circa la possibilità di riconoscere quale autore dell'opera direttamente un sistema di AI. 

Partendo dal presupposto secondo cui i soggetti titolari dell'interesse verso questa forma di tutela sono esclusivamente le persone fisiche, uno dei requisiti più importanti, almeno sulla carta, ai fini dell'ottenimento della protezione accordata dal diritto d'autore è rappresentato dalla creatività. 

Tale parametro è importante, in quanto rappresenta il motivo per cui l'ordinamento attribuisce il diritto di esclusiva sull'opera creata a favore dell'autore. 

Tuttavia, bisogna dire che il nostro ordinamento ha ampliato notevolmente il significato di "creatività", al punto che oggi si arriva perfino a dubitare circa il possesso di tale requisito da parte di alcune opere. Ciononostante, quello che ci interessa capire è se, parlando di opere dell'ingegno realizzate da un'AI, sia possibile ritenere sussistente in esse il requisito della creatività. 

E' noto che la creatività rappresenta l'esternarsi della personalità del creatore che arriva a riflettersi sull'opera frutto del suo ingegno. 

L'autore sceglie come estrinsecare una determinata opera e individua quale percorso è preferibile per esprimere la propria idea, e quindi, anche le modalità attraverso cui essa viene espressa.

Si pensi, ad esempio, al caso relativo all'impiego di una tecnologia di AI da parte di un qualunque artista che, per realizzare un'opera, decida di avvalersi di un algoritmo sviluppato da un programmatore terzo: in questo caso specifico, chi potrebbe configurarsi quale titolare del diritto d'autore sull'opera creata? 

Bisogna considerare che il programmatore viene già tutelato dal diritto d'autore con riferimento alla realizzazione del software in quanto tale, e in quest'ottica, potrebbe apparire eccessivo riconoscergli ulteriore tutela per il prodotto ottenuto e, in previsione, per l'opera futura che sarà realizzata dall'algoritmo. 

In conclusione, bisogna sottolineare, data la difficoltà evidente circa il riconoscimento della paternità di un'opera e lo sviluppo costante e imminente di nuove tecnologie 2.0, il problema rimane aperto a nuove interpretazioni e soluzioni.

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