Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 256 dello scorso 2 novembre, il testo del Decreto Legge del 2 settembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che disciplina, per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, l'esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza.
Secondo quanto si legge nel decreto, i professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 7 ter del D.L. n. 82/21 - equiparati dalla stessa norma ai lavoratori dipendenti, come tali assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai dipendenti pubblici - all'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, devono, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia dell'accettazione dell'incarico che della volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale.
Nel caso in cui il professionista scelga di non mantenere l'iscrizione all'ente previdenziale di appartenenza, l'ente privato provvederà a sospenderne l'iscrizione dai propri ruoli. Conseguenza diretta di detta sospensione, sarà l'esonero del professionista, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dall'obbligo di corrispondere alla Cassa di appartenenza qualunque tipo di contributo, fatta eccezione di quelli eventualmente dovuti per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza.
A conclusione del periodo di lavoro, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale, ed il montante maturato durante il rapporto di lavoro, sarà trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e verrà utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista, né, tantomeno, precisa la norma, della Cassa di appartenenza.
In caso di scelta per il mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato, invece, non vi sarà nessuna sospensione dell'iscrizione del professionista dai ruoli dell'ente medesimo e la posizione assicurativa rimarrà attiva.
Resterà fermo, pertanto, l'obbligo di versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minima, così come sarà dovuta la corresponsione della contribuzione per la copertura di tutte le altre prestazioni assistenziali erogate, a vario titolo, dall'ente previdenziale di diritto privato.
Non sarà, invece, dovuta nemmeno da chi avrà mantenuto l'iscrizione alla cassa di appartenenza, la contribuzione per l'indennità di maternità, in quanto la relativa copertura è assicurata dall'Inps, gestione separata ex Inpdap.
Infine, per i professionisti che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultino già assunti dalla pubblica amministrazione, il decreto stabilisce che, entro 30 giorni dalla medesima data di entrata in vigore, potranno comunicare, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.