Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 14 Febbraio 2021
Categoria: Il meglio della Giurisprudenza 2021

Agevolazioni contributive, contratti di inserimento: no per gli avvocati e studi legali associati

Le agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro in riferimento alla posizione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento non trovano applicazione ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali e quindi ai datori di lavoro avvocati anche associati.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1761 del 27 gennaio 2021.

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Uno studio legale associato ha agito in giudizio per chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito con cui l'INPS gli ha intimato il pagamento di una somma, a titolo di restituzione della contribuzione agevolata fruita dallo studio stesso in riferimento alla posizione di una lavoratrice assunta con contratto di inserimento. In buona sostanza, l'ente previdenziale ritiene che gli studi professionali non possono fruire degli sgravi contributivi previsti per i contratti di inserimento.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione della Suprema Corte

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che, a differenza della normativa dettata per i contratti di formazione e lavoro (D.L. n. 299 del 1994, art. 16, conv. in L. n. 451 del 1994), per quelli di inserimento sono contemplati tra i soggetti che possono concludere detti contratti solo i datori di lavoro qualificabili come imprese. Restano esclusi i datori di lavoro iscritti agli albi professionali e gli studi professionali. Il fatto che la norma relativa al contratto si inserimento, invece, consenta la relativa stipulazione alle associazioni professionali, a nulla rileva ai fini dell'inclusione degli studi professionali associati tra i predetti datori di lavoro. E ciò in considerazione del fatto che il riferimento alle associazioni professionali:

Chiarito questo, i Giudici di legittimità evidenziano che l'esclusione dei datori di lavoro iscritti agli albi professionali e degli studi professionali, tra cui rientrano anche gli avvocati, si estende anche alla fruizione dei benefici previsti dalla normativa. In buona sostanza ai professionisti in questione non trova applicazione la deroga alla norma relativa alla generale sottoposizione dei datori di lavoro alle obbligazioni contributive, ossia non trova applicazione lo sgravio contributivo. 

La ratio di detta esclusione, a parere della Suprema Corte, discende dal fatto che la norma che prevede questi sgravi in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di inserimento, è una norma di stretta interpretazione, che non consente di far fruire i benefici contributivi anche a soggetti che esercitino una professione intellettuale. In punto, i Giudici di legittimità, richiamano quell'orientamento giurisprudenziale che, sebbene faccia riferimento a sgravi contributivi previsti da diverse discipline, esclude:

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le pretese dell'INPS, rigettando la domanda dello studio professionale. 

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