Di Elsa Sapienza su Venerdì, 14 Luglio 2023
Categoria: Famiglia e Conflitti

Adozione maggiorenne e cognome adottante.

 Prevale il diritto all'identità personale, allorquando l'adottato maggiorenne decida di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, al fine di tutelare tale diritto, sempre che l'adottante sia favorevole a tale decisione.

Il principio è stato espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 4 luglio 2023, così dichiarando illegittimo l'art. 299 del codice civile, primo comma, nella parte in cui non consente con la sentenza di adozione di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età se entrambi si mostrano favorevoli a tale ordine, al momento di dare il consenso all'adozione.

La questione era stata sollevata dalla Corte di appello di Salerno relativamente alla parte in cui l'art. 299, primo comma, preclude all'adottato maggiorenne di mettere per primo il proprio cognome , per violazione degli articoli 2,3 e 117 primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

 Si è difatti ritenuto che la normativa comporterebbe una diseguaglianza di trattamento tra l'adottato maggiorenne ed il figlio sottoposto al regime di scelta dei cognomi esercitato in sua vece dai genitori.

La disposizione si porrebbe in contrasto inoltre, con gli artt. 2 e 3 Cost. sotto il profilo della lesione del diritto all'identità personale in quanto l'originario cognome dell'adottando maggiore di età costituisce un segno distintivo radicato nel contesto sociale, pertanto l' anteporre il cognome, costituirebbe una ingiusta lesione del diritto ad essere se stessi.

Per la Corte il cognome insieme al prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e scoiale della persona, conferisce identificabilità e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale che, nel contempo si arricchisce progressivamente di significati.

La Corte sottolinea l'importanza della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottando quale segno del vincolo adottivo, richiamando la sentenza n. 131 del 2022.

 L'attribuzione del cognome è uno degli effetti tipici , di natura personale, insieme a quelli di natura patrimoniale riguardanti l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato e l'acquisizione da parte di quest'ultimo dei diritti successori.

Qualora l'adottato avverta l'esigenza di mantenere il proprio cognome originario prima del cognome dell'adottante, per ragioni legate ad esempio alla sua professione o a motivi sociali, con l'accordo dell'adottante può farlo e trasmetterlo ai propri figli.

Pertanto la Corte ha dichiarato:

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