Inquadramento normativo: Artt. 291-314 c.c.; Legge 4 maggio 1983, n. 184
L'adozione dei maggiorenni: L'adozione delle persone che hanno compiuto la maggiore età è consentita quando:
- l'adottante (coniugato o meno) abbia compiuto trentacinque anni e tra la sua età e quella dell'adottato intercorrano almento diciotto anni di differenza. In alcuni casi è possibile l'adozione da parte di un adottante che abbia compiuto almeno trent'anni di età, purché tra quest'ultimo e l'adottando intercorra una differenza di età di almento diciotto anni;
- l'adottante non abbia figli legittimi o legittimati;
- l'adottante abbia figli legittimi o legittimati consenzienti;
- l'adottante abbia figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci consenzienti.
Focus: L'adozione dei maggiorenni è un istituto a cui l'adottante ricorre per colmare la sua mancanza di figli o per ottenere un sostegno, qualora versi in uno stato di bisogno o per sostenere la persona che intende adottare quando quest'ultima si trovi in difficoltà.
Divieto di adozione dei figli naturali: I figli nati fuori dal matrimonio non possono essere adottati dai propri genitori e ciò in considerazione del fatto che sussiste un altro istituto a tutela di tali figli, quale appunto il riconoscimento dei figli naturali. Un istituto, questo, che indubbiamente offre più tutele rispetto a quello dell'adozione.
Consenso dell'adottante e dell'adottando: Affinché si possa procedere all'adozione di cui stiamo discorrendo, è necessario il consenso sia dell'adottante che dell'adottando.
Assenso dei genitori e del coniugi: L'adozione delle persone maggiorenni richiede anche l'approvazione dei genitori naturali dell'adottando e del coniuge di quest'ultimo e dell'adottante. Il Tribunale procede ugualmente a pronunciare l'adozione, quando:
- il diniego dell'approvazione suddetta sia ingiustificato o, comunque, contrario all'interesse dell'adottando;
- l'assenso dei genitori naturali dell'adottando o del coniuge di quest'ultimo e dell'adottante non è possibile per incapacità o irreperibilità dei predetti soggetti.
Focus: È richiesto l'assenso del coniuge dell'adottando e dell'adottante, ove coniugati e non separati legalmente.
Domanda di adozione: La domanda di adozione va presentata dinanzi al Tribunale del luogo in cui risiede l'adottante.
Decreto di adozione: Il Tribunale, dopo aver sentito tutti i soggetti interessati (quali appunto l'adottante, l'adottando, i coniugi di questi ultimi e i genitori dell'adottando), se reputa di accogliere la domanda di adozione, emette il decreto di adozione.
Focus: Fino a quando il Tribunale non si pronuncia con decreto, sia l'adottante che l'adottando possono revocare il consenso.
Morte dell'adottante prima del decreto: Nel caso in cui l'adottante muoia prima dell'emanazione del decreto di adozione, ma dopo aver manifestato il suo consenso, il Tribunale può esprimersi favorevolemente sull'adozione. In questi casi, l'adozione produce effetti dalla morte dell'adottante.
Focus: Il Tribunale, prima di pronunciarsi sull'adozione dell'adottando, nel caso di morte dell'adottante, deve, in ogni caso, esaminare eventuali opposizioni formulate dagli eredi di quest'ultimo. Solo all'esito delle stesse, il Tribunale potrà pronunciarsi sull'adozione.
Effetti del decreto di adozione: Dalla data del decreto che accoglie la domanda di adozione, l'adozione produce i seguenti effetti:
- l'adottato assume il cognome dell'adottante, anteponendolo al suo;
- se gli adottanti sono coniugi, l'adottato assume il cognome del marito;
- se l'adottante è una donna coniugata, l'adottato, se non è il figlio del marito e quest'ultimo non ha richiesto l'adozione unitamente alla moglie, assume il cognome della famiglia della donna adottante;
- l'adottato mantiene tutti i suoi diritti e doveri nei confronti della sua famiglia di origine;
- l'adottato ha diritto a succedere all'adottante come se fosse figlio legittimo;
- l'adottato ha diritto agli alimenti;
- l'adozione non implica un rapporto tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè tra quest'ultimo e i parenti dell'adottante.
Focus: L'adottante, alla morte dell'adottato, non vanta alcun diritto successorio, a meno che l'adottato, nel testamento, non l'abbia istituito come erede. La mancata automatica acquisizione del diritto successoio dell'adottante nei confronti dell'adottato è giustificata dal fatto che si vuole evitare che l'adozione diventi un istituto finalizzato al perseguimento di scopi meramente patrimoniali.
Revoca dell'adozione: L'adottante può chiedere la revoca dell'adozione dell'adottato, quando quest'ultimo abbia attentato alla vita dell'adottante stesso, del coniuge di quest'ultimo, o dei suoi discendenti o ascendenti, oppure quando abbia compiuto nei confronti di questi soggetti un delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni. Qualora l'adottante muoia a seguito dei comportamenti suddescritti e posti in essere dall'adottato, la revoca può essere chiesta da coloro che sarebbero stati successori dell'adottante, in assenza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Focus: Se è l'adottante a porre in essere i comportamenti suddetti nei confronti dell'adottato, del coniuge e dei suoi discendenti e ascendenti, la revoca dell'adozione è presentata dall'adottato.