Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 07 Marzo 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Adempiere alle obbligazioni nei confronti dei terzi per l'avvocato è onere deontologico e giuridico

L'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e la dignità professionale

L'avvocato anche al di fuori dell'esercizio della sua professione ha il dovere di non assumere condotte che possano ledere la dignità professionale della categoria. «Il comportamento dell'avvocato, infatti, deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale» (CNF, n. 46/2016). Ne consegue che commetterà illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi [1]. E ciò indipendentemente dal fatto che dette obbligazioni siano o meno estranee all'esercizio della professione. L'onere in questione è di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, ed «è finalizzato:

E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo a obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari» (CNF, n. 125/2017). 

L'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi nella prassi

È stato ritenuto che:

Note

Art. 64 Codice deontologico forense: «1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. 2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi» 

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