L'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e la dignità professionale
L'avvocato anche al di fuori dell'esercizio della sua professione ha il dovere di non assumere condotte che possano ledere la dignità professionale della categoria. «Il comportamento dell'avvocato, infatti, deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale» (CNF, n. 46/2016). Ne consegue che commetterà illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi [1]. E ciò indipendentemente dal fatto che dette obbligazioni siano o meno estranee all'esercizio della professione. L'onere in questione è di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, ed «è finalizzato:
- a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali;
- a evitare che la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si rifletta sulla reputazione del professionista, ma ancor più sull'immagine della classe forense.
E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo a obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari» (CNF, n. 125/2017).
L'obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi nella prassi
È stato ritenuto che:
- «l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali»(CNF, n. 80/2017);
- commette illecito disciplinare, l'avvocato che omette i) di restituire un'autovettura ricevuta come benefit da una cliente (CNF, n. 255/2016); ii) di corrispondere per diversi anni l'imposta di registro del canone di locazione, «nonostante l'impegno a provvedervi, assunto anche in sede conciliativa avanti al proprio COA di appartenenza, e un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate» (CNF, 193/2016); iii) di rispettare un accordo transattivo assunto in esito a una sentenza di condanna dell'avvocato (CNF, n. 69/2018). Le omissioni su descritte costituiscono una condotta grave e idonea a compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (CNF, n. 255/2016);
- «la richiesta di prestiti personali a un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo» (CNF, 198/2011);
- «pone in essere una condotta deontologicamente sanzionabile [...] il professionista che emetta un assegno di conto corrente bancario in difetto di provvista e che, nonostante le successive sollecitazioni, resti inadempiente all'obbligo di pagamento, sì da costringere il creditore a conferire mandato per l'azione di recupero» (CNF, n. 111/2010);
- è deontologicamente rilevante il comportamento del professionista che i) «non adempia all'obbligo negoziale di restituire al promissario acquirente la somma da questi versata a titolo di acconto in vista della stipula del definitivo; ii) continui a detenere, nonostante la contraria volontà espressa dalla controparte, la somma da quegli versata a titolo di acconto prezzo per un trasferimento immobiliare mai avvenuto per fatto e scelta dell'incolpato». In tali casi, l'interversione del possesso operata dall'incolpata in ordine alle somme ricevute, addirittura costituisce non più semplice inadempimento di una obbligazione di natura civile, ma vera e propria appropriazione indebita (CNF, n. 165/2009).
Note
Art. 64 Codice deontologico forense: «1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. 2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi».