Di Elsa Sapienza su Venerdì, 17 Novembre 2023
Categoria: Famiglia e Conflitti

Addebito e violenza.

Nel matrimonio le violenze fisiche e morali costituiscono una violazione talmente grave che, secondo la Corte di Cassazione, giustificano la pronuncia di addebito anche nel caso di un unico episodio.

La pronuncia nasce a seguito della vicenda di una donna che vede respinta la sua richiesta prima dal tribunale di Siracusa e poi dalla Corte d'appello di Catania.

La donna non si arrende e la vicenda giunge all'attenzione della Corte di Cassazione.

Nella vicenda in questione la Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza di separazione giudiziale pronunciata dal tribunale di Siracusa con la quale erano state rigettate le domande reciproche di addebito avanzate dai coniugi.

La Corte d'Appello, concordava con la tesi del tribunale che aveva ritenuto non raggiunta la prova certa di condotte violente perpetrate dal marito contro la moglie, nonostante le testimonianze dei figli e per tale ragione escludeva l'addebito.

Per la Corte mancava l'indicazione di fatti precisi, di elementi oggettivi o testimonianze di persone estranee al nucleo familiare che potessero confermare l'accaduto. 

 A seguito di tali tesi, la moglie ricorre in Cassazione che invece accoglie le sue doglianze.

Innanzitutto, la ricorrente lamenta la non considerazione di una serie di elementi concreti emersi durante la fase istruttoria e cioè le denunzie, i provvedimenti di allontanamento del questore, i referti medici, tutti riferibili, oltre le testimonianze, alle violenze denunciate. 

Con la sentenza n. 31351/2022 la Corte sancisce che le violenze fisiche e morali perpetrate da uno dei coniugi rappresentano violazioni talmente gravi degli obblighi matrimoniali da essere il fondamento, non soltanto per la pronuncia di separazione, in quanto determinante la intollerabilità della convivenza, ma anche ai fini della dichiarazione di addebito.

In tali casi il giudice deve ritenersi esonerato dall'obbligo di effettuare una comparazione con l'eventuale comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di comportamento che, a cagione dell'estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti dello stesso tipo.

 Ma vi è di più.

Difatti, tale comportamento è considerato inaccettabile ed è talmente grave che, anche fosse solo uno l'episodio di percosse, è tale da fondare non solo la pronuncia di separazione ma anche appunto l'addebito.

La Corte ribadisce così l'orientamento già espresso nell' ordinanza della Cassazione n. 27324 del 2022 ritenendo il "singolo" episodio idoneo a sconvolgere "definitivamente" l'equilibrio della coppia poiché lesivo della dignità della persona.

Inoltre, come già evidenziato con la sentenza della Cassazione n. 7388/2017, non rileva neanche l'esistenza di una già conclamata crisi coniugale, è irrilevante la "posterità temporale" della condotta violenta ritenendo quindi, anche sotto il profilo temporale, che tale condotta non possa mai essere giustificata come reazione successiva al comportamento del soggetto passivo.

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