Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 18 Febbraio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Accordo di mediazione tra condomìni in lite

Riferimenti normativi:Artt.4 - 8 D.Lgs.n.28/2010 - Art.71 quater disp.att.cod.civ.

Focus: Nella procedura di mediazione è necessaria la presenza personale e non delegabile della persona fisica. Ciò al fine di riattivare la comunicazione tra le parti litiganti e verificare la possibilità di risolvere concordemente il conflitto tra le stesse.In mediazione, tuttavia, non sono rari i casi in cui una delle parti non intende partecipare agli incontri in quanto ritiene sufficiente la presenza solo del difensore che la assiste. In caso di mediazione obbligatoria nelle liti condomìniali, tuttavia, la possibilità di giungere ad un accordo conciliativo, tramite l'avvocato, pur in assenza della parte attrice, è stata riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Roma del 20/12/2018.

Principi generali: L'art.5, comma 1 bis, del D.Lgs. n.28/2010, è la norma che elenca le controversie oggetto di mediazione obbligatoria tra le quali rientrano, in generale, le controversie aventi ad oggetto materie condomìniali. Il legislatore ha, dunque, ampliato l'ambito di applicazione delle liti condominiali rispetto alla previsione dell'art.71 quater disp.att.c.c., che considera condominiali solo le liti aventi ad oggetto la violazione o l'errata applicazione delle norme in materia di condomìnio (art.1117 a 1139 c.c.). In tal caso, in teoria, non sarebbe rientrata nelle materie di mediazione obbligatoria la richiesta di risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un proprietario per la rottura di un tubo condominiale, in quanto non riguardante l'applicazione o la violazione degli artt.da 1119 a 1139 c.c. Il caso: Nella fattispecie, su cui si è pronunciato il Tribunale di Roma, la vicenda trae origine dalla citazione in giudizio da parte della proprietaria di un immobile sito in Roma.Costei avendo subito ingenti danni dovuti a lavori di ristrutturazione, iniziati nel 2013 dal proprietario dell'appartamento sovrastante, citava quest'ultimo in giudizio per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni. 

Ciò in quanto, a seguito di danni dovuti a infiltrazioni, rumori e disagi derivanti dalla realizzazione di un bagno e di una cucina in corrispondenza della sua camera da letto, non era stato possibile raggiungere un accordo bonario con l'inquilino del piano superiore per la tutela dei suoi diritti. Il giudice adìto, ritenendo non esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, condizione di procedibilità della domanda attorea, concedeva un termine per introdurre la procedura. La domanda di mediazione veniva regolarmente depositata dall'avvocato dell'attrice presso l'organismo di mediazione A.D.R. di Roma. Al primo incontro di mediazione, ed anche in quelli successivi, la parte istante non era mai presente personalmente. Agli incontri era presente sempre solo l'avvocato da essa designato con procura alla lite, conferita per il giudizio in atto e non (a detta della parte attrice) per la mediazione delegata dal giudice adìto. Al contrario, le parti chiamate in causa, assistite dai relativi avvocati, erano presenti ad ogni incontro del procedimento di mediazione.

Mediazione obbligatoria e accordo di mediazione : Nonostante l'assenza della parte istante, "in sede di mediazione veniva raggiunto un accordo con il quale la signora rinunciava anche per il futuro all'azione e ad ogni pretesa di ripristino e risarcitoria contro i convenuti per i fatti esposti nella citazione"" Per contro la parte convenuta, che rinunciava anch'essa a proseguire la causa, si rendeva disponibile a inserire pannelli isolanti sotto la lavapiatti e ai motori del condizionatore e a non utilizzare la lavapiatti oltre h.22 nonché a pagare tutte le indennità di mediazione". A distanza di un anno dall'accordo di mediazione, l'attrice ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare l'inefficacia dell'accordo mediatorio, che non intendeva in alcun ratificare, con riserva di separata azione di danni. Lamentava, in particolare, di non aver rilasciato all'avvocato presente in mediazione procura ad hoc ma solo la procura alle liti per la causa in cui si era incardinata la mediazione. Ribadiva, quindi, che presupposto imprescindibile della mediazione è la presenza personale della parte istante con conseguente inefficacia dell'accordo sottoscritto dall'avvocato e non da lei personalmente.

L'avvocato, a suo dire, aveva agito senza essergli stati conferiti i poteri per disporre dei suoi diritti, e altresì, l'Organismo di mediazione era responsabile per non aver verificato ed accertato l'assenza di idonei poteri rappresentativi dell'avvocato.

Comparizione personale della parte in mediazione e delega al difensore.La controparte in causa si costituiva in giudizio esponendo che " non può ritenersi precluso, mancando qualsiasi norma generale o speciale al riguardo, alla parte interessata dalla mediazione non comparire personalmente e farsi rappresentare, anche dall'avvocato deputato a rappresentare la parte nel giudizio. In ogni caso, ed in subordine, era da ritenersi intervenuta per fatti concludenti, la ratifica dell'accordo, mediante l'abbandono della causa e, ancora, l'accordo era da ritenersi pienamente valido in virtù dell'incolpevole affidamento dei terzi, cioè gli attuali convenuti, indotto dalla condotta colpevole del falso rappresentato". 

L'Organismo di mediazione, a sua volta, contestava gli assunti attorei ricordando la giurisprudenza che ammette che sia delegato il proprio difensore a partecipare alla procedura di mediazione (Trib.Verona 28/9/2016). E, ancora, evidenziava che il regolamento dell'Organismo prevede espressamente tale possibilità, per cui una eventuale invalidità dell'accordo non era imputabile allo stesso atteso che il mediatore non partecipa all'accordo che viene stipulato solo dalle parti. La novità contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma del 20/12/2018, sez.XIII, Rg.82171/16, consiste, quindi nell'aver riconosciuto che l'irritualità del procedimento di mediazione non produce l'invalidità dell'accordo transattivo.