Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 29 Settembre 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019 - diritto e procedura amministrativa

Accesso difensivo, valutazione prognostica effettiva utilità del documento: non compete alla P.A.

La valutazione prognostica effettuata dalla P.A. sull'effettiva utilità del documento oggetto di accesso difensivo in un giudizio in cui l'istante interessato intende produrre detto documento, non può incidere sull'accoglimento dell'istanza d'accesso. E ciò in considerazione del fatto che la valutazione in merito all'utilità di quel documento spetta solo all'autorità giudiziaria.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 9695 de 10 settembre 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla p.a. resistente in merito a una sua istanza di accesso agli atti, avanzata via PEC. Un silenzio, questo, persistito anche a seguito dell'instaurazione del giudizio. Per tal verso, la ricorrente ha reiterato la richiesta, precisando che gli atti richiesti oggetto della richiesta d'accesso erano necessari per l'esercizio del suo diritto di agire in giudizio. Solo nella memoria di replica la resistente ha giustificato l'inerzia al riscontro della istanza affermando la mancanza dell'interesse della ricorrente al documento richiesto, atteso il rigetto della domanda avanzata nel giudizio di primo grado in cui la ricorrente avrebbe dovuto produrre l'atto oggetto dell'istanza d'accesso. In buona sostanza, la resistente ha effettuato una personale e singolare valutazione prognostica conseguente i) alla negativa decisione di primo grado del giudice ordinario alla azione della ricorrente [...] e ii) in relazione alla futura decisione del Tar in merito. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi fanno rilevare che il diritto di accesso documentale è finalizzato proprio a garantire la previsione di cui all'art. 24, comma 7, legge n. 241, secondo cui è previsto "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". Tale forma di accesso si distingue dalle altre previste dall'ordinamento giuridico, ossia dell'accesso procedimentale e dell'accesso civico atteso che l'accesso difensivo:

Questo tipo di accesso, inoltre, è svincolato dal classico onere probatorio che incombe sulle parti di un giudizio, ossia prescinde dall'obbligo di dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche in generale (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2021, n. 1154), essendo solo necessario che: 

Orbene, tornando al caso di specie, la ricorrente ha provato l'interesse sotteso alla sua richiesta di accesso, ritenendo, il documento, oggetto della predetta istanza, necessario per la sua difesa giudiziaria. Secondo il Tar, il fatto che il giudice di primo grado ha respinto l'attivata azione non esclude la sua successiva introduzione nell'eventuale giudizio di appello trattandosi di un documento probatorio acquisito dalla parte solo successivamente. L'interesse di parte ricorrente all'accesso difensivo non può di certo venir meno dinanzi alla valutazione prognostica circa la effettiva utilità giuridica del documento effettuata dalla resistente. E ciò in quanto la valutazione sull'effettiva utilità spetta solo all'autorità giudiziaria.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso e l'ha, per l'effetto, accolto, ordinando alla parte resistente l'ostensione del documento richiesto. 

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