Di Daniela Bianco su Martedì, 09 Aprile 2019
Categoria: Legge e Diritto

Accesso alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge nei giudizi di separazione

Nei giudizi di separazione accade spesso che uno dei coniugi non produca in giudizio la documentazione utile a valutare la situazione economico-reddituale dei coniugi al fine di poter quantificare l'assegno di mantenimento per coniuge e figli.

Sebbene in vari Tribunali ormai sia invalsa la prassi di onerare le parti alla produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, con il provvedimento con cui viene fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, di fatto poi si può verificare la mancata produzione aggiornata delle dichiarazioni dei redditi.

A ciò non consegue alcuna sanzione, anche nel caso in cui sia il Giudice a chiedere l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione e le parti non ottemperino; certamente tale comportamento è rilevante e sarà valutabile dal Giudice "al fine di trarne elementi di convincimento ex articolo 116 cod. proc. civ. " (sul punto cfr. Cassazioneciv. [ord.], 15-02-2018, n. 3709).

In realtà come in tutti i giudizi, anche in quelli si separazione è onere della parte che intende far valere in giudizio un proprio diritto sotto il profilo economico fornire prova dei fatti posti alla base del diritto azionato o dell'eccezione proposta ex art. 2697 c.c.

Talvolta è stata dichiarata inammissibile la richiesta fatta in giudizio, in sede di memorie istruttorie, di ordinare all'altro coniuge l' esibizione delle dichiarazioni dei redditi della parte ed il suo modello CUD poiché il richiedente ben poteva in altro modo (senza passare per il Giudice) richiedere direttamente alla Agenzia delle Entrate la documentazione e produrla poi in giudizio senza bisogno di un apposito ordine giudiziale di ostensione (sul punto vedasi Cass. sentenza n. 19475/05).

Pertantonel corso del giudizio di separazione, se necessario a fini difensivi, uno dei coniugi può esercitare il diritto di accesso alla documentazione reddituale, fiscale e patrimoniale dell'altro. Però non sempre l'esito è quello sperato sia in caso di istanza presentata all'Agenzia delle Entrate che in via giudiziaria.

In diversi casi, infatti, a seguito del diniego del diritto di accesso comunicato dall'Agenzia delle Entrate, anche le successive sentenze dei vari TAR hanno negato tale diritto. 

In merito all'esercizio del diritto di accesso quando è in corso un giudizio di separazione si contendono due contrastanti orientamenti giurisprudenziali: l'uno favorevole (tra questi TAR Lazio, 2161/17; TAR Campania 4116/17; TAR Emilia Romagna, 753/16 e da ultimo anche TAR PUGLIA 94/2017) e l'altro, invece, con esse tesi contrastante (in particolare, CdS, IV, 13 luglio 2017, n. 3461, confermativa di TAR Emilia Romagna n. 798/16; TAR Emilia Romagna, I, 2 febbraio 2017, n. 65; cfr., altresì, in parte motiva, CdS, VI, 5 aprile 2018, n. 2120), orientamento confermato da ultimo anche da T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 27 agosto 2018, n. 2024.

Si riportano di seguito due recenti decisioni contrastanti in materia

Il CASO: Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione, a seguito di provvedimento di diniego di accesso dell'Agenzia delle Entrate inerente l'archivio dei rapporti finanziari relativi al coniuge, veniva proposto ricorso al TAR.

Il Collegio ha rilevato innanzitutto, che la ricorrente ha dato prova documentale della pendenza del procedimento di separazione dal coniuge innanzi al Tribunale ed ha affermato che il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990 è riconosciuto a coloro che per le esigenze di tutela dei propri interessi giuridici abbiano necessità di accedere ad atti detenuti e/o conservati da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli atti e/o documenti provenienti da privati che siano afferenti all'attività demandata alla pubblica amministrazione che li riceve e che siano necessari per le determinazioni di competenza della stessa, sia nel caso in cui debba adottare un atto richiesto dal privato medesimo, sia che debba invece procedere d'ufficio.

LA DECISIONE: la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata (ex multis, da ultimo, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017).

Né può ritenersi idonea la motivazione posta a fondamento del diniego di accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate, con cui si assume che le "comunicazioni" relative ai rapporti finanziari non costituirebbero documento ai sensi della normativa in materia di accesso.

Tale pronuncia specifica in particolare che gli atti in questione rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa.

Il TAR mette anche in evidenza che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Nel caso specifico poiché il diritto di accesso era stato esercitato a tuteladi due figli minori è stato ritenuto che tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge. Viene richiamata in calce anche la pronuncia del Cons. Stato, sez. IV, sent. 2472 del 14.05.2014 favorevole all'orientamento adottato. L'istanza di accesso viene quindi ritenuta meritevole di accoglimento. 

LA DECISIONE: Il Collegio ha affermato che la ricostruzione del patrimonio dei coniugi al fine della congrua determinazione, secundum legem, dell'assegno di mantenimento - è ampiamente tutelata nell'ambito del procedimento civile dal Giudice che governa, plena causae cognitio, la separazione. Di qui la prospettazione financo di una carenza di legittimazione all'accesso, per la assenza di un effettivo e concreto nesso di strumentalità rispetto ad una situazione sottostante altra: e ciò in quanto trattasi di situazione la cui tutela, anche in termini di ostensione di atti e documenti, è disciplinata da altre, peculiari e puntuali, regole.

Consentire l'accesso implicherebbe l'acquisizione da parte della ricorrente, id est di una delle parti del processo civile in corso di svolgimento e al di fuori delle regole che quel processo governano, di documenti segreti per la generalità dei consociati, che potrebbero anche essere, in tutto in parte, non prodotti in giudizio ovvero, in ogni caso, utilizzati ad altri fini. È evidente, comunque, che in ambedue le ipotesi (segreto ratione officii, segretezza per ragioni di protezione dei dati personali di terzi) la regola generale della non ostensibilità (art.24, commi 1 e 6,L. n. 241 del 1990) può essere derogata solo ove ciò sia indispensabile per difendersi. Allorquando, di contro, il diritto di difesa sia compiutamente normato dalle disposizioni del codice di rito e involga la posizione di altri soggetti - che devono essere messi nelle condizioni di "dire e contraddire" su un piede di parità nel rispetto del contraddittorio: art. 111 Cost.e 6 CEDU - non sussistono valide ragioni di deroga, ciò che determina la riespansione, recte il mancato "affievolimento", della regola generale che impone la sottrazione di detti atti all'accesso, in ossequio al diritto alla riservatezza.

Seguendo la seconda opzione esegetica sopra richiamata, viene dichiarata inammissibile dinanzi al Tar la domanda di accesso alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge.

Viene chiarito l'iter argomentativo della decisone adottata:

In particolare chiarisce il Collegio che nel giudizio civile di separazione quegli stessi documenti invocati dalla ricorrente sono conoscibili, utilizzando altri strumenti processuali previsti dall'ordinamento ed in particolare:

-nel procedimento di separazione personale dei coniugi,"al ricorso e allamemoria difensiva sonoallegate le ultimedichiarazionideiredditipresentate"(art.706,comma3, c.p.c.);

-"se le informazioni dicarattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate,il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto dellacontestazione,anche se intestati a soggetti diversi"(art.337-ter c.c.,u.c.);

-il Giudicecivilepuòconcederel'autorizzazione(art.155-sexies,disp.att.c.p.c. e492-bis,c.p.c.) affinché "l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazionie, in particolare,nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari,ein quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti";


In ogni caso perché è comunque necessario tentare sempre l'esercizio del suddetto diritto di accesso?

Ciò rileva, in caso di eventuale diniego del diritto di accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate, al fine di vedersi poi accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 cp.c., qualora la documentazione fiscale e/o reddituale dell'altro coniuge sia ritenuta indispensabile dal Giudicante ai fini del decidere circa il quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge onerato.

Secondo infatti l'orientamento di legittimità sopra richiamato, non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. civ., sez. III, 06-10-2005, n. 19475).

Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria 

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