Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 17 Luglio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Accertamento comunale IMU e amministrazione giudiziaria di beni immobili

Riferimenti normativi: Art.51 D.Lgs.n.159/2011 - Codice antimafia - aggiornato dal D.Lgs.18/5/2018 n.54,dal D.L.25/7/2018 n.9, conv. in L. n.108/2018, e dal D.L.4/10/2018 n.113, conv. con mod. in L. n.132/2018.

Focus: Il provvedimento di sequestro e confisca dei beni immobili comportalo spossessamento dei beni del destinatario del provvedimento e, in attesa del giudizio, la gestione e l'amministrazione degli stessi viene affidata a un custode amministratore giudiziario, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n.159/2011 (c.d. codice delle leggi antimafia). Rimane pur sempre l'obbligo per il soggetto passivo di presentare la dichiarazione per i tributi locali scaturenti dal possesso o proprietà di un immobile mentre è sospeso il loro pagamento (art.51, comma 3 bis, D.Lgs. n.159/2011) solo fino al momento della confisca definitiva. Ma ci si chiede se in caso di amministrazione giudiziaria viene meno la potestà accertatrice dell'ente locale impositore. Sulla questione si è pronunciata la Commissione tributaria regionale per la Sicilia - sez.14 - con Sentenza n.3299 del 27/05/2019.

Principi generali: Durante l'amministrazione giudiziaria il soggetto passivo d'imposta, non avendo la disponibilità dei propri beni e della ricchezza prodotta dagli stessi, si trova nell'impossibilità oggettiva di pagare i tributi. Bisogna, però, distinguere tra crediti erariali e crediti degli enti locali e per questo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017, ha dettato i principi a cui devono attenersi gli uffici finanziari per i beni sottoposti a sequestro e confisca. Con detta Risoluzione è stato precisato, in particolare, che il bene entra a far parte del patrimonio dello Stato - Erario e l'acquisto a titolo originario dello stesso ha effetto istantaneo e si produce al momento del sequestro del bene. A questo punto deve distinguersi tra i crediti "erariali" maturati fino al momento del sequestro del bene e quelli in cui vengono a coincidere il soggetto creditore e debitore del rapporto obbligatorio.

A tal fine, la risoluzione ha specificato che i crediti "erariali" sono solo quelli vantati dallo Stato nazionale: Irpef, Ires, Iva, ritenute alla fonte (obblighi del sostituto di imposta), imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale (esente ex lege da imposizione ). Non sono, invece, soggetti a confusione, in quanto il soggetto attivo del rapporto obbligatorio tributario non è identificabile nell'Erario, i contributi previdenziali e assistenziali, i diritti camerali, i tributi locali. I tributi locali, quindi, non si estinguono per confusione. La risoluzione, in pratica, riconosce come creditori anche gli enti locali per i tributi loro dovuti (maturati sia ante che post sequestro), prima esclusi dall'interpretazione che era stata comunemente data all'art.51. In quanto creditore la verifica dei crediti dell'ente locale è di esclusiva competenza del giudice delegato del procedimento di prevenzione, come si rileva dalla pronuncia della Commissione tributaria regionale per la Sicilia di seguito illustrata.

Commissione tributaria regionale per la Sicilia sez.14 - Sentenza n.3299 del 27/05/2019. Nel caso di specie la controversia è stata sollevata, in primo grado, avverso un avviso di accertamento, per mancato pagamento IMU anno 2015, emesso dal Comune di Petrosino nei confronti di una società s.r.l. in amministrazione giudiziaria, giusta decreto di sequestro del Tribunale di Trapani. La società ha impugnato l'atto impositivo, dinanzi ai giudici di prime cure, per illegittimità del procedimento di accertamento e conseguente improcedibilità per violazione e falsa applicazione dell'art.51, comma 3 bis, D.Lgs.n. 159/2011. La C.T.P. ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese dell'attore, perché il precitato art.51 del Codice Antimafia prevede unicamente la sospensione dei versamenti dei tributi e non anche della potestà accertativa e ritenendo le eccezioni relative alla nullità della notifica prive di fondamento per aver l'atto raggiunto il suo scopo e "non fondati" gli altri motivi di ricorso.

Contro detta sentenza la società s.r.l. in amministrazione giudiziaria ha proposto appello per vizio di motivazione della stessa reiterando, con gli ulteriori motivi, tutti quelli già dedotti in primo grado. La società ha sostenuto in appello che a seguito della misura di prevenzione i giudizi di accertamento di crediti non possono più essere proposti, trovando esclusiva applicazione la normativa prevista dal Codice Antimafia. Conseguentemente, sono improponibili le azioni di accertamento dei crediti da parte degli enti locali, stante l'esclusiva competenza funzionale del Giudice delegato per la misura di prevenzione per l'accertamento e la verifica di tutti i crediti nascenti ante sequestro, secondo l'iter fissato dagli artt. 52 e ss. del codice antimafia. Il Comune di Petrosino, costituitosi in giudizio, ribadendo la legittimità dell'avviso di accertamento de quo, ha chiesto il rigetto dell'appello.

La commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società, annullando l'avviso di accertamento in questione, compensando le spese dei giudizi di entrambi i gradi, per i seguenti motivi: <<posto che la società appellante è stata assoggettata a sequestro di prevenzione successivamente alla maturazione del credito (nella sua massima parte) nel novembre 2015, per la quota parte anteriore al provvedimento di sequestro preventivo è sospeso il versamento delle imposte locali sui rifiuti e sugli immobili (ICI, IMU, TASI, etc.) dovute con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi (art.51, comma 3, D.Lgs.n.159/2011). Mentre per i crediti sorti precedentemente per imposte evase dal proposto vanno richiamati gli artt.57 e segg.del codice antimafia che attribuiscono al giudice delegato del procedimento di prevenzione (fatta eccezione nel caso in cui il proposto sia stato anche dichiarato fallito) la competenza esclusiva per la verifica dei crediti vantati nei confronti del destinatario della misura di prevenzione >>.

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